Cassazione Civile, Ordinanza n. 20838/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società su istanza di una creditrice. La società debitrice, rimasta contumace nel procedimento di primo grado, propose reclamo deducendo: a) l'omessa notificazione del ricorso introduttivo con l'istanza di apertura della procedura; b) l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale. La corte d'appello dichiarò però inammissibile il reclamo perché proposto oltre il termine, ritenendo che il termine decorresse dalla notificazione telematica della sentenza a cura della cancelleria. In cassazione la società debitrice ha censurato tale decisione deducendo violazione delle norme sulla notificazione telematica e falsa applicazione della disciplina del termine di reclamo, sostenendo che la notificazione via PEC della sentenza non fosse validamente eseguita o documentata e che, quindi, il termine dovesse decorrere dalla successiva notificazione a mezzo ufficiale giudiziario effettuata dalla creditrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non investisse un errore di diritto denunciabile ex art. 360 c.p.c., ma prospettasse piuttosto un errore di fatto del giudice di merito nella percezione degli atti del fascicolo, rimedio eventualmente azionabile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata considerava pacifica la notificazione telematica della decisione di primo grado e che la ricorrente non aveva allegato che tale fatto fosse stato oggetto di discussione davanti alla corte d'appello. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base del procedimento introdotto per l'apertura della liquidazione giudiziale.
individuata come norma applicata dal giudice di merito per la decorrenza del termine di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
il vizio dedotto non è stato ritenuto censurabile in cassazione come error in iudicando o in procedendo, poiché riguardava un preteso errore di fatto.
richiamato come rimedio corretto per l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, quando il fatto non sia stato controverso tra le parti.
artt. 3-bis, 9 e 11 della legge n. 53 del 1994
norme invocate dalla ricorrente per contestare la validità e la documentazione della notificazione telematica.
art. 19-bis delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
richiamato dalla ricorrente quale parametro tecnico-formale della valida notificazione telematica.
norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Quando la censura investe l'erronea percezione da parte del giudice di un fatto processuale pacifico e decisivo risultante dagli atti, il rimedio non è il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., se ne ricorrono i presupposti.
- L'errore revocatorio può avere a oggetto anche un fatto processuale, purché il fatto risulti da un'affermazione espressa della sentenza e non da una mera implicazione, e purché non sia stato oggetto di controversia tra le parti.
- Ai fini dell'ammissibilità della censura in cassazione, non basta contestare la correttezza della prova di un fatto processuale: occorre individuare un vero vizio di legittimità, non una mera divergenza sulla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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