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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20764/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA, IRES e IRAP, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. Le contestazioni riguardavano: (i) la riqualificazione di rapporti formalmente qualificati come appalto di servizi di facchinaggio e movimentazione, affidati a cooperative, in illecita somministrazione di manodopera, con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’IVA; (ii) la riqualificazione di contratti di consulenza stipulati con amministratori della società come compensi amministrativi non validamente deliberati, con conseguente indeducibilità dei relativi costi e indetraibilità dell’IVA; (iii) il recupero di ulteriori costi ritenuti non documentati o non inerenti ex art. 109 TUIR. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nella riqualificazione dell’appalto; violazione della disciplina IVA e delle norme sui costi da attività illecite; erronea applicazione delle norme sui compensi degli amministratori di s.r.l.; illegittimità della sanzione in misura del 100% anziché del 90%.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente; inammissibile il secondo perché diretto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; infondato il terzo perché, in caso di somministrazione irregolare di manodopera schermata da appalto, la fatturazione non legittima la detrazione IVA né la deduzione dei costi del personale; infondato il quarto perché i compensi degli amministratori di società di capitali richiedono una preventiva determinazione statutaria o assembleare e non possono essere elusi mediante consulenze onerose fittiziamente strutturate; inammissibile e comunque infondato il quinto, sia perché introduceva una questione nuova, sia perché la misura applicata risultava comunque favorevole rispetto al minimo sanzionatorio ritenuto applicabile, oltre a essere sufficiente la motivazione dell’Ufficio in sede di irrogazione contestuale alla ripresa. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato dalla ricorrente per denunciare la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e non apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito del contenuto minimo/motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto integrato il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale dedotto per nullità della sentenza.

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la riqualificazione del contratto; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a rivalutare il merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la detrazione IVA; la Corte ha confermato che la fatturazione di somministrazione irregolare non consente la detrazione.

  • artt. 167 ss. Direttiva 2006/112/CE

    richiamati dalla ricorrente in tema di diritto alla detrazione IVA; la Corte ha distinto il caso, evidenziando che qui era contestata un’illecita interposizione di manodopera.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    richiamato per la deducibilità dei costi da attività illecite; la Corte ha escluso l’operatività favorevole in presenza di somministrazione irregolare di manodopera.

  • art. 109 TUIR

    richiamato per la deduzione dei costi; la Corte ha confermato il recupero dei costi non documentati/non inerenti e, per le spese del personale connesse alla somministrazione irregolare, la loro indeducibilità.

  • art. 2389, comma 1, c.c.

    la Corte ha affermato che la disciplina del compenso degli amministratori di società di capitali è imperativa e richiede preventiva determinazione statutaria o assembleare.

  • art. 2479 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità dell’art. 2389 alle s.r.l.; la Corte ha ritenuto comunque decisiva la necessità della preventiva determinazione del compenso.

  • art. 2364, comma 1, n. 3, c.c.

    richiamato quale base del principio secondo cui il compenso degli amministratori deve essere determinato secondo le regole societarie e non può essere aggirato con contratti simulati o elusivi.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    richiamato per la natura imperativa della disciplina sul compenso degli amministratori, la cui violazione comporta nullità.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato per la disciplina del favor rei in materia sanzionatoria; la Corte ha respinto la censura perché nuova e comunque infondata.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato per la misura della sanzione applicabile nelle violazioni con condotte simulatorie o fraudolente; la Corte ha ritenuto la sanzione applicata favorevole rispetto al minimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 414 c.p.c.

    menzionato nel passaggio sulla giurisprudenza relativa alla somministrazione irregolare e all’azione del lavoratore per la costituzione del rapporto.

  • d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come riforma che non esclude la nullità della somministrazione irregolare schermata da appalto.

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 36-bis

    richiamato nel contesto della rilevanza penale dell’interposizione fraudolenta di manodopera.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato come corpo normativo penale tributario evocato dalla Corte nel descrivere il disvalore della condotta.

  • d.lgs. n. 158/2015

    richiamato per la modifica del regime sanzionatorio applicabile.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b)

    richiamato come fonte della riforma che ha limitato il sindacato sulla motivazione in cassazione.

  • l. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamata in sede di conversione del d.l. n. 83/2012.

Massime di principio

  • La sentenza di appello tributaria è nulla per difetto di motivazione solo se omette di esaminare le censure proposte e le ragioni del loro rigetto, restando priva del minimo costituzionale; non basta il mero dissenso della parte sulla ricostruzione del merito.
  • In cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione dei canoni ermeneutici, una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio o di riforma del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando un appalto di servizi maschera in realtà una somministrazione irregolare di manodopera, la relativa operazione è giuridicamente inidonea a fondare la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi del personale ai fini delle imposte dirette.
  • La deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA non possono essere riconosciute sulla base della sola esistenza di fatture se l’operazione sottostante è stata riqualificata come illecita interposizione di manodopera, in quanto il disvalore della fattispecie assume rilievo impeditivo sul piano fiscale.
  • I compensi degli amministratori di società di capitali devono essere determinati preventivamente dallo statuto o da una esplicita delibera assembleare; non è sufficiente un diverso inquadramento formale in contratti di consulenza se la funzione economica reale è remunerare l’attività gestoria.
  • La delibera di approvazione del bilancio, di regola, non equivale a preventiva determinazione del compenso degli amministratori, salvo che l’assemblea totalitaria abbia effettivamente discusso e approvato la specifica proposta.
  • In materia sanzionatoria tributaria, la censura relativa alla misura della sanzione è inammissibile se introduce un tema nuovo non coltivato nei gradi di merito; comunque, se la sanzione applicata è più favorevole del minimo legale ritenuto applicabile, manca interesse concreto all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto correnteAmministratoriAccertamentoContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioSocietarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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