Cassazione Civile, Ordinanza n. 20792/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia origina da un'azione di regresso tra coobbligati/fideiussori: alcuni soggetti, dopo avere estinto una fideiussione prestata a garanzia di un rapporto bancario, chiesero in via monitoria a un altro coobbligato il rimborso della quota pro quota gravante su di lui. L'opposto si oppose deducendo che quanto versato alla banca era superiore al dovuto perché comprendeva capitalizzazione trimestrale degli interessi e altri costi non dovuti. Il Tribunale accolse l'opposizione; la Corte d'appello riformò affermando che, nell'azione di regresso, al condebitore convenuto non erano opponibili le eccezioni opponibili al creditore principale. La Cassazione, con ordinanza del 2019, cassò la decisione enunciando che il confideiussore che paga l'intero esercita in regresso anche la surrogazione legale e che il convenuto può opporre solo fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune anteriori al pagamento e opponibili al creditore al momento dell'adempimento. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha poi riconosciuto l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, ritenendo esperibile l'azione revocatoria proposta dai coobbligati-creditori. Contro l'ordinanza della Cassazione del 2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di prova del giudicato sulla sentenza di rinvio, è stata proposta revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo i ricorrenti la Corte avrebbe scambiato per mera non contestazione quella che, negli scritti difensivi avversari, era stata invece un'esplicita ammissione del passaggio in giudicato della sentenza di rinvio, ammissione che esonerava dall'onere di produrre la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. I ricorrenti sostenevano quindi che l'errore percettivo aveva determinato l'inammissibilità dei primi motivi del ricorso ordinario e che, una volta riconosciuto il giudicato, la decisione avrebbe dovuto essere diversa. La Corte ha però ritenuto che il vizio dedotto non fosse un errore di fatto revocatorio, ma al più un'omessa valutazione di un fatto processuale, e che la decisione impugnata non avesse affermato l'inesistenza dell'ammissione, ma soltanto la non sufficienza della mera non contestazione in assenza di attestazione del passaggio in giudicato. Ha inoltre osservato, per completezza, che anche a voler considerare il giudicato come provato, i motivi originari sarebbero comunque infondati, perché la sentenza di rinvio era un giudicato di mero rito, non idoneo a escludere il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il preteso errore di fatto non corrispondesse alla motivazione dell'ordinanza revocanda: l'ordinanza non aveva negato l'esistenza di un'esplicita ammissione del giudicato, ma aveva solo valorizzato l'assenza della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. e la non idoneità della mera non contestazione a provare il giudicato. In via ulteriormente assorbente/argomentativa, la Corte ha anche osservato che, se pure il giudicato sulla sentenza di rinvio fosse stato considerato provato, i motivi del ricorso ordinario sarebbero stati comunque infondati, poiché la sentenza di rinvio aveva natura di giudicato di mero rito e non escludeva il credito o la ragione di credito dei confideiussori ai fini dell'azione revocatoria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il confideiussore che ha pagato l'intero esercita l'azione di regresso e, insieme, la surrogazione legale nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare a suo carico
art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.
la surrogazione legale opera a favore del confideiussore che ha adempiuto l'intero, nei limiti della quota non definitivamente a suo carico
l'azione revocatoria è ammissibile se il creditore ha almeno una ragione/aspettativa di credito tutelabile; la controversia ha riguardato la sufficienza di un credito litigioso o di un credito poi definito da giudicato di mero rito
il giudicato esterno preclude il riesame del punto comune tra le cause, ma la sua operatività va correttamente provata e, nel caso esaminato, la sentenza di rinvio è stata considerata di mero rito
richiamato per definire il passaggio in giudicato della sentenza al decorso dei termini di impugnazione
l'omessa pronuncia su un punto della decisione deve essere censurata con specifico motivo di appello
non è sufficiente la mera riproposizione della domanda o questione non decisa, essendo necessario uno specifico motivo di gravame ove si denunci l'omessa pronuncia
norma richiamata per la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
consente la revocazione delle ordinanze/sentenze di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, non di giudizio, decisivo e immediatamente desumibile dal confronto tra provvedimento e atti di causa
la certificazione del cancelliere sul mancato esperimento di impugnazioni è prova tipica del passaggio in giudicato, ma la decisione ha ribadito che la mera non contestazione non equivale di regola ad ammissione del giudicato
richiamato in relazione al meccanismo di comunicazione che precede la certificazione del passaggio in giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
posta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva, non una diversa lettura o valutazione degli atti: se il provvedimento impugnato ha semplicemente omesso di considerare un documento o una deduzione, il vizio è di giudizio e non è deducibile ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Per configurare l'errore revocatorio occorre che la decisione attribuisca a un fatto processuale un'esistenza o inesistenza opposta a quella risultante incontestabilmente dagli atti; non basta che la Corte non abbia valorizzato un fatto effettivamente esistente.
- La prova del giudicato esterno, di regola, richiede la produzione della sentenza munita della certificazione di passaggio in giudicato; la mera mancata contestazione della controparte non è, di per sé, equiparabile a una prova automatica del giudicato.
- Nel giudizio di regresso/surrogazione del confideiussore che abbia pagato l'intero, il convenuto può opporre solo fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune anteriori al pagamento e concretamente opponibili al creditore al momento dell'adempimento.
- Un giudicato che abbia natura di mero rito non preclude, di per sé, l'accertamento sostanziale dell'esistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria; esso non equivale a un accertamento definitivo dell'inesistenza del credito.
- In tema di appello, l'omessa pronuncia su una domanda o su un punto decisivo non può essere semplicemente riproposta in sede successiva, ma deve essere specificamente censurata con un motivo di gravame.
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