Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita, stipulato con versamento di una caparra confirmatoria di euro 450.000,00 da parte del promissario acquirente. Poiché la condizione cui era subordinato il contratto non si realizzava, il promissario acquirente chiedeva la restituzione della caparra; nel relativo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interveniva una società cessionaria, limitatamente a euro 150.000,00 del credito. Il Tribunale, nel definire l’opposizione, accertava l’inefficacia del preliminare per impossibilità di avveramento della condizione e rigettava la domanda della cessionaria di pagamento diretto della quota ceduta, ma successivamente veniva emessa un’ordinanza di correzione di errore materiale che integrava la sentenza con la condanna alla restituzione della caparra in favore del promissario acquirente. Nella pendenza di quel giudizio era stato inoltre concesso, in favore della cessionaria, sequestro conservativo sui beni della promittente venditrice. La promittente venditrice agiva poi per ottenere la declaratoria di inefficacia del sequestro, sostenendo che il credito a cautela del quale era stata concessa la misura fosse stato dichiarato inesistente. La Corte d’appello accoglieva l’appello della promittente venditrice e dichiarava inefficace il sequestro, ritenendo che la cessionaria non fosse titolare di un credito azionabile verso la venditrice alla luce dell’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. In Cassazione la cessionaria deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per mancato esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la sentenza considerato la cessione parziale del credito; 3) violazione dell’art. 669 novies c.p.c., assumendo che il diritto a cautela non fosse mai stato dichiarato inesistente; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. quanto alle spese, anche per la liquidazione della fase istruttoria non svolta. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso l’omessa pronuncia sull’eccezione processuale, ha affermato che la cessione parziale e la correzione di errore materiale non potevano superare il rigetto della domanda della cessionaria nel giudizio presupposto, ha ribadito che l’inefficacia del sequestro consegue automaticamente alla sentenza che dichiara inesistente il diritto cautelato e ha confermato la legittimità della liquidazione delle spese anche per la fase istruttoria/trattazione. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato inefficace il sequestro conservativo ottenuto dalla cessionaria, ritenendo che il provvedimento cautelare fosse venuto meno automaticamente per effetto della sentenza resa nel giudizio presupposto, nella quale la domanda della cessionaria era stata rigettata. Ha inoltre respinto le censure sulle spese di lite, confermando la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il sequestro conservativo perde efficacia quando, anche con sentenza non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale la misura era stata concessa; la declaratoria di inefficacia opera automaticamente e ha natura meramente dichiarativa.
La mancata decisione su una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia in senso tecnico, essendo tale vizio riferibile solo a domande o eccezioni di merito.
La dedotta inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità richiede che nel ricorso siano riportati i motivi di appello nel loro contenuto specifico, così da consentire la verifica della genericità censurata.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
La censura di inammissibilità dell’appello presuppone la specifica trascrizione o indicazione dei motivi di gravame, per consentirne il controllo di sufficienza e specificità.
Il giudicato formatosi sul rigetto della domanda della cessionaria nel giudizio presupposto non può essere superato nel diverso giudizio volto soltanto a far dichiarare l’inefficacia della misura cautelare.
L’intervento del cessionario nel giudizio presupposto avviene quale successore a titolo particolare, ma non consente di riaprire in altro giudizio l’accertamento del credito già definito negativamente.
Le spese possono essere poste a carico della parte soccombente; la liquidazione della fase istruttoria/trattazione è legittima anche se non sia stata svolta istruzione probatoria, perché il compenso è dovuto per la fase di trattazione.
Il compenso per la fase istruttoria o di trattazione spetta anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto, per l’ineludibilità della trattazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra di per sé vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; per dedurre utilmente la violazione occorre censurare la soluzione processuale implicitamente adottata dal giudice.
- La deduzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede che il ricorrente riporti in cassazione il contenuto dei motivi di gravame che assume generici o carenti.
- La declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo conseguente all’accertamento negativo del diritto cautelato opera ex lege e ha natura dichiarativa, senza che nel diverso giudizio cautelare possa riesaminarsi il merito del credito definitivamente negato nel giudizio presupposto.
- La correzione di errore materiale non è strumento idoneo a modificare l’assetto sostanziale degli interessi già deciso dal provvedimento corretto e non può revivificare una misura cautelare già divenuta inefficace.
- La liquidazione delle spese di lite può includere la fase istruttoria o di trattazione anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto, poiché la fase processuale è comunque dovuta e remunerabile.
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