Cassazione Civile, Ordinanza n. 13835/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
A seguito di uno scontro tra il trattore agricolo di proprietà del ricorrente, circolante su strada aperta al pubblico transito e privo di copertura RCA, e un autoveicolo con a bordo tre persone, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada risarciva i tre occupanti del veicolo. Successivamente, l’impresa costituiva in mora il proprietario/conducente del trattore e poi agiva in giudizio per ottenere la rifusione di quanto pagato. Il convenuto eccepiva la prescrizione e contestava sia la propria responsabilità nel sinistro sia la congruità dei risarcimenti versati ai danneggiati. In Cassazione ha dedotto: 1) erronea declaratoria di genericità e infondatezza dell’eccezione di prescrizione, nonché inversione dell’onere della prova sulla ricezione dell’atto interruttivo; 2) violazione delle regole sulla responsabilità da circolazione, sostenendo che spettasse all’attore provare la sua colpa e che la prova non fosse stata fornita; 3) erronea attribuzione a lui dell’onere di provare l’eccessività dei pagamenti effettuati dall’impresa designata; 4) errata qualificazione e conseguente riduzione della pretesa di rivalsa, anche alla luce della giurisprudenza sopravvenuta delle Sezioni Unite; 5) erronea regolazione delle spese, che avrebbero dovuto essere compensate in presenza di corresponsabilità al 50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, una volta accertato che l’atto di costituzione in mora era pervenuto all’indirizzo del destinatario corrispondente alla sua residenza, operasse la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.; ciò ha comportato il giudicato interno sulla rituale ricezione dell’atto interruttivo e l’assorbimento delle ulteriori censure sulla prescrizione. Sul secondo motivo ha affermato che nel sinistro da scontro tra veicoli si applica l’art. 2054, secondo comma, c.c., e non il primo comma, con conseguente irrilevanza della tesi dell’inversione dell’onere probatorio. Sul terzo motivo ha dichiarato l’inammissibilità perché la censura non investiva la reale ratio decidendi, fondata sull’effettiva congruità dei risarcimenti pagati, e perché la contestazione sul quantum era stata ritenuta genericamente formulata senza adeguata trascrizione delle difese di merito. Sul quarto motivo ha ritenuto inammissibile il ricorso per assoluta oscurità della censura: l’azione di rivalsa dell’impresa designata è un’azione prevista dalla legge e, in base al principio 'quanti ea res erit', consente la ripetizione di quanto effettivamente pagato al danneggiato. Sul quinto motivo ha confermato la correttezza della statuizione sulle spese, essendo stata applicata la regola della soccombenza; la qualificazione dell’azione di rivalsa rileva, al più, ai fini della prescrizione e non incide su responsabilità, quantum o spese. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione diretta a un determinato destinatario si presume conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo, salvo prova contraria; la presunzione opera quando sia accertato l’arrivo dell’atto al domicilio del destinatario.
primo comma; secondo comma
Nel caso di scontro tra veicoli trova applicazione il secondo comma, non il primo; la regola sull’onere della prova invocata dal ricorrente non era quindi pertinente.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata un’erronea inversione dell’onere nel caso concreto.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inconferente o inammissibile.
Richiamato dal ricorrente, senza incidere sulla decisione di rigetto.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse violazioni decisive.
Norma che fonda l’azione dell’impresa designata per il recupero di quanto pagato ai danneggiati; la Corte ribadisce che si tratta di un’azione speciale prevista dalla legge, con rivalsa commisurata a quanto effettivamente versato.
Richiamato nel quarto motivo, ma senza una specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
Richiamato nel quarto motivo, senza esito rilevante nella decisione.
Richiamato nel quarto motivo, ma non decisivo per l’esito.
Fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Invocato per chiedere la compensazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della soccombenza totale.
Base per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un atto stragiudiziale inviato per posta è accertato come pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.; la prova dell’arrivo dell’atto nel luogo di destinazione è sufficiente a far decorrere gli effetti interruttivi della prescrizione.
- Nello scontro tra veicoli trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, c.c.; non è corretto invocare la regola del primo comma come se la controversia riguardasse un veicolo isolatamente considerato.
- In cassazione è inammissibile la censura che non investa la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata sull’accertamento in concreto di un fatto decisivo e non sulla regola astratta di riparto dell’onere della prova.
- La rivalsa dell’impresa designata che abbia risarcito il danneggiato è un’azione speciale prevista dalla legge e consente il recupero di quanto effettivamente pagato; la sua qualificazione giuridica non incide automaticamente su responsabilità, quantum o regolazione delle spese.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e non può essere riformata sulla sola base di una diversa qualificazione dell’azione, quando la parte sia risultata totalmente soccombente nel merito.
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