Cassazione Penale, Ordinanza n. 12927/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile di estorsione in un contesto descritto dalla sentenza come frode informatica e contributo concorsuale nell'incameramento dell'ingiusto profitto e nella sua successiva monetizzazione. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare una denuncia di smarrimento della carta Postepay che, secondo il ricorso, era stata prodotta in primo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale atto non era stato allegato al ricorso e che, comunque, risultava una denuncia di smarrimento presentata molti mesi dopo i fatti. Ha inoltre ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché la doglianza sul travisamento della prova non era autosufficiente, non essendo stato allegato l'atto asseritamente pretermesso, e perché la censura mirava a una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione. La Corte ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza d'appello sulla responsabilità per estorsione e sul contributo concorsuale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato come base normativa che, secondo la Corte, non esclude l'applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e l'onere di puntuale indicazione degli atti asseritamente travisati.
art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Norma istitutiva dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p., richiamata solo per il contesto dell'argomento sul principio di autosufficienza.
È il reato che la sentenza d'appello ha ritenuto integrato; la Corte di cassazione non ne rivede il merito, limitandosi a constatare la correttezza della motivazione e l'inammissibilità delle censure.
Norma evocata implicitamente nella condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova richiede l'indicazione specifica degli atti processuali asseritamente travisati e la loro allegazione o comunque la precisa localizzazione, secondo un onere di autosufficienza del motivo.
- Il travisamento della prova è rilevante solo se l'errore investe un elemento decisivo tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere illogica la motivazione; non basta una diversa lettura del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità resta limitato e non consente una rivalutazione del merito o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
- Quando l'accusa ha assolto il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni o massime di अनुभवienza, l'imputato che contesti la ricostruzione deve allegare elementi concreti e oggettivi idonei a sostenere la tesi difensiva.
- Nel concorso di persone, la responsabilità del compartecipe si estende agli atti compiuti dagli altri concorrenti entro il perimetro dell'accordo criminoso, quando il contributo individuale si sia inserito con efficienza causale nella realizzazione del fatto.
- La denuncia tardiva di smarrimento di uno strumento utilizzato per la consumazione del fatto, se incompatibile con la ricostruzione difensiva, può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento corroborante della responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →