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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità per rapina, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Con il primo, secondo e terzo motivo ha dedotto travisamento della prova e vizio di motivazione in punto di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio erano errate. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano aspecifiche perché riproducevano doglianze già svolte in appello, miravano a ottenere una nuova lettura degli elementi di prova e tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era esaustiva, coerente con le risultanze processuali e sorretta da plurimi elementi a dimostrazione della responsabilità per il reato contestato, senza profili di illogicità manifesta o contraddittorietà.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di rapina, richiamata come base della conferma della penale responsabilità dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una nuova ricostruzione dei fatti, essendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con le specifiche emergenze probatorie valorizzate dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che recepisce quella di primo grado è legittima se sorretta da una pluralità di elementi convergenti e non presenta contraddizioni o manifesta illogicità.
  • Il travisamento della prova e il vizio di motivazione non possono essere dedotti in cassazione per ottenere una diversa valutazione di merito dei fatti, ma solo nei limiti del controllo di logicità e completezza della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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