Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondati e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata sia i rilievi sulla responsabilità e sulla mancata rinnovazione istruttoria, sia quelli sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la responsabilità dell'imputato per una rapina in concorso, con contestazioni anche di lesioni personali. In fatto, emerge che vi era stata la sottrazione di una bicicletta ai danni della persona offesa, e la difesa aveva chiesto in appello la rinnovazione istruttoria per accertare la provenienza delittuosa del bene sottratto. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 110, 628, 582 e 585 c.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sul mancato accoglimento della rinnovazione istruttoria, sostenendo che la decisione di merito non fosse adeguatamente motivata. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati, rilevando che la motivazione di merito era coerente con il quadro probatorio, che la rinnovazione istruttoria non era necessaria alla luce della chiarezza delle prove già acquisite e dell'attendibilità della persona offesa, e che il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena erano stati giustificati con riferimento alla gravità dei fatti, ai precedenti penali e alla capacità criminale dell'imputato.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale nell'imputazione, ma il ricorso non coglie specifiche criticità della motivazione di merito sulla responsabilità.
richiamato per il delitto contestato; la Corte non rivede il giudizio di fatto della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato.
richiamato insieme agli altri capi di imputazione, senza che la Corte ravvisi illogicità nella ricostruzione dei fatti.
richiamato tra le norme contestate, senza autonoma discussione nel merito di legittimità.
richiamato nel motivo sulla pena; la Corte ritiene non sindacabile nel caso concreto la valutazione di merito sulla dosimetria sanzionatoria.
richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte conferma che la pena è stata determinata in modo congruo.
indicato come parametro di commisurazione della pena, implicitamente considerato nella motivazione di merito ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico: occorre confrontarsi in modo specifico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e indicare reali fratture logiche o mancanze decisive.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello non è dovuta quando il quadro probatorio sia già chiaro e completo e la motivazione di merito spieghi in modo non illogico la non necessità dell'ulteriore attività istruttoria.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come gravità del fatto, precedenti penali e capacità a delinquere, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- La determinazione della pena non richiede una motivazione analitica su ciascun elemento dell'art. 133 c.p.; quando la pena si colloca in una fascia non eccentrica rispetto al minimo edittale, è sufficiente il richiamo alla congruità e all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
- Il controllo di legittimità sulla pena e sulle attenuanti non può tradursi in una nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione coerente e priva di manifeste illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12869/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →