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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La parte civile impugna la sentenza del Giudice di pace che aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. La fattispecie concreta riguarda un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, nel quale l'imputato aveva rivolto accuse sull'integrità e sulla condotta professionale del difensore d'ufficio, asseritamente offensive della reputazione. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 598 c.p., sostenendo che l'esimente non sarebbe applicabile a un esposto diretto al Consiglio dell'Ordine, perché non sarebbe uno scritto difensivo in senso stretto e l'autore non sarebbe parte del successivo procedimento disciplinare. Con il secondo motivo si deduce che, in ogni caso, il contenuto dell'esposto sarebbe stato generico, corredato da epiteti volgari e non rispettoso del limite della continenza, con conseguente insussistenza della scriminante.

La decisione

La Corte non entra nel merito dei motivi ma rileva che, a seguito dei chiarimenti delle Sezioni Unite sulla appellabilità della sentenza di proscioglimento del giudice di pace da parte della parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, il ricorso diretto per cassazione è inammissibile per i vizi di motivazione dedotti. Pertanto converte il ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per il giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 598 c.p.

    Invocato dalla parte civile come norma scriminante, ma contestata nella sua applicabilità agli esposti rivolti al Consiglio dell'Ordine; la Corte non si pronuncia nel merito della sua portata sostanziale.

  • art. 593 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'appellabilità della sentenza di proscioglimento del giudice di pace da parte della parte civile, alla luce delle Sezioni Unite e delle modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    Utilizzato per convertire il ricorso per cassazione in appello e trasmettere gli atti al giudice competente.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Citato come fonte delle modifiche all'art. 593 c.p.p. rilevanti per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La parte civile può appellare la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace anche dopo le modifiche introdotte all'art. 593 c.p.p. dal d.lgs. n. 150 del 2022, quando non abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.
  • Il ricorso diretto per cassazione della parte civile contro una sentenza di primo grado è ammissibile solo per violazione di legge; i motivi che investono vizi di motivazione vanno qualificati come appello.
  • Quando l'impugnazione è formalmente proposta come ricorso per cassazione ma i motivi dedotti sono propri dell'appello, il giudice di legittimità deve convertire il ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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