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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stato modificato il giudizio di merito sulla responsabilità per riciclaggio, né il trattamento sanzionatorio deciso in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva condannato per riciclaggio. Con il ricorso e con una memoria difensiva ha lamentato: violazione di legge in relazione agli artt. 5, 648-bis, 62-bis e 131-bis c.p.; vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di riciclaggio; erronea determinazione del trattamento sanzionatorio; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo generico, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta. È stata inoltre dichiarata non esaminabile la memoria difensiva perché depositata oltre il termine di quindici liberi giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza che la Corte sviluppi un'interpretazione autonoma sul punto; il motivo è stato ritenuto generico.

  • art. 648-bis c.p.

    norma incriminatrice del reato di riciclaggio oggetto della condanna impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è stata dichiarata generica.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la doglianza è stata ritenuta generica.

  • art. 611 c.p.p.

    stabilisce il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza per il deposito della memoria; la memoria tardiva non è stata presa in considerazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non contiene rilievi critici chiari, puntuali e direttamente confrontati con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, accompagnata da affermazioni assertive e non argomentate, non è sufficiente a radicare un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • La Corte di cassazione non esamina memorie depositate oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, previsto per il relativo deposito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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