Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/07/2024, deducendo violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e omessa valutazione di prove decisive, in particolare delle dichiarazioni rese dall'imputata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era articolata esclusivamente in fatto, mirando a una nuova lettura del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività estranee al sindacato di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in doppia conforme rispetto al primo grado, e che il motivo non si confrontava specificamente con la motivazione della Corte territoriale, risultando aspecifico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza di appello fosse completa, razionale e non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Corte di cassazione una rilettura degli elementi probatori o una nuova valutazione dei fatti.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né la sostituzione dell'apprezzamento di merito con una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione completa e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura delle prove, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che recepisce e richiama quella di primo grado è fisiologica e resta insindacabile in cassazione se immune da manifeste contraddizioni o illogicità.
- La deduzione della violazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio, quando si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, non integra di per sé un vizio deducibile in sede di legittimità.
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