Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero meramente fattuali e dunque estranee al sindacato di legittimità, specie in presenza di doppia conforme, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo esaustivo e non illogico richiamando una pluralità di elementi probatori. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte di merito aveva escluso la tenuità del fatto sia per la gravità della condotta sia per la presenza di tre precedenti penali della stessa indole, incompatibili con il requisito della non abitualità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rilettura del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata assoluzione; la censura è stata ritenuta di merito e quindi non scrutinabile in sede di legittimità.
La Corte conferma il diniego della particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e per la presenza di precedenti della stessa indole che escludono la non abitualità.
Pur non espressamente citato nel testo, il controllo della Corte di legittimità è svolto nei limiti del ricorso per cassazione; nel testo emerge il principio dell'insindacabilità delle valutazioni di fatto in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una pura rilettura degli elementi probatori o chiedere una nuova ricostruzione dei fatti, perché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello che riprenda quella di primo grado è fisiologica e può essere ritenuta esaustiva se sorretta da plurimi elementi probatori e non affetta da manifesta illogicità.
- La doglianza sulla violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, mira solo a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore e quando l'imputato risulti gravato da precedenti della stessa indole, in quanto difetta il requisito della non abitualità.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimo se il giudice di merito dà conto, con motivazione non illogica, sia della gravità del fatto sia della reiterazione sintomatica della condotta.
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