Cassazione Civile, Ordinanza n. 36884/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ente previdenziale aveva chiesto il versamento di contributi sulla base di maggiori redditi ritenuti imponibili in capo a un socio, sostenendo che gli utili distribuiti da una società in accomandita semplice dovessero essere qualificati come redditi di impresa e, quindi, rientrare nella base imponibile contributiva. La Corte d'appello aveva invece escluso l'assoggettamento a contribuzione, qualificando tali somme come redditi di capitale, in quanto provenienti dalla distribuzione di utili già prodotti e accantonati da una società di capitali prima della trasformazione, e rilevando inoltre che l'ente non aveva allegato né provato che il soggetto avesse svolto attività lavorativa nella società di capitali o fosse socio lavoratore tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 3-bis della L. n. 438/1992 in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la natura di utili distribuiti da una società di persone imponeva comunque la qualificazione come redditi di impresa, e che tali utili dovessero essere assoggettati a contribuzione previdenziale perché non derivanti da mera partecipazione a una società di capitali senza prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che le riserve accantonate da una società di capitali e successivamente distribuite dopo la trasformazione in società di persone restano assoggettate al regime fiscale proprio della distribuzione delle riserve delle società di capitali; inoltre, richiamando l'art. 2303 c.c. e l'art. 2315 c.c., ha osservato che, in una società in accomandita semplice, utili non realmente conseguiti non possono essere ripartiti e le relative somme, se riferite a riserve di capitale, assumono natura di redditi di capitale, non di impresa, con conseguente esclusione dall'imponibile contributivo. Ha poi richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della contribuzione dovuta dal lavoratore autonomo iscritto a gestione previdenziale, rilevano i soli redditi di impresa derivanti da attività imprenditoriale, mentre restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria senza attività lavorativa. Conseguentemente, oltre al rigetto, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dall'ente come norma sulla base imponibile contributiva; la Corte ne esclude l'applicazione ai redditi di capitale distribuiti senza prestazione lavorativa.
utilizzato per la qualificazione reddituale; la Corte distingue redditi di impresa e redditi di capitale, escludendo i secondi dall'imponibile contributivo.
art. 170 commi 4 e 5 d.P.R. n. 917/1986
le riserve accantonate di società di capitali, in caso di trasformazione in società di persone, restano soggette al regime impositivo applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di capitali.
il divieto di distribuzione di utili non realmente conseguiti conferma che le riserve in questione non assumono natura di redditi di impresa, ma di capitale.
è richiamato per estendere alle società in accomandita semplice il divieto di cui all'art. 2303 c.c.
definisce i redditi di impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, rilevanti ai fini della base imponibile contributiva.
art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986
qualifica come redditi di capitale quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore comunicata alle parti.
indicato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione previdenziale dovuta dal soggetto iscritto alla gestione commercianti o analoga gestione obbligatoria, la base imponibile comprende i soli redditi di impresa derivanti dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, restando esclusi i redditi di capitale.
- Le somme distribuite al socio a titolo di utili provenienti da riserve già accantonate da una società di capitali, anche se successivamente veicolate attraverso una società di persone, conservano il regime fiscale della distribuzione di riserve di società di capitali.
- La qualificazione previdenziale delle somme percepite dal socio dipende non dalla mera forma societaria del soggetto distributore, ma dalla natura sostanziale del reddito e dall'eventuale svolgimento di attività lavorativa nell'impresa.
- Quando il creditore contributivo fonda la pretesa sull'inclusione di determinati proventi nella base imponibile, grava su di esso l'onere di allegare e provare i presupposti di fatto che rendono quelle somme assoggettabili a contribuzione.
- I redditi derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non possono essere trattati come redditi di impresa ai fini contributivi.
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