Cassazione Civile, Ordinanza n. 26130/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia trae origine da un episodio verificatosi nel dicembre 2011 a Tirano, durante il quale il conducente di un autoveicolo avrebbe affiancato un motociclista fermo per far attraversare un pedone, impedendogli di rientrare sulla destra della carreggiata e inducendolo a seguirlo presso la dogana dove lavorava, chiedendo ai funzionari di elevare una contravvenzione e di perquisirlo. In sede penale, il primo giudice aveva condannato l’imputato per violenza privata, mentre la Corte d’appello penale lo aveva assolto; la Cassazione, accogliendo il ricorso della parte civile, aveva annullato la decisione ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore. Nel giudizio civile riassunto, la persona offesa chiese l’accertamento della responsabilità aquiliana e il risarcimento del danno morale, oltre alle spese dei gradi sostenuti. Il convenuto eccepì l’incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che la domanda relativa alle spese dei giudizi penali fosse autonoma e dovesse essere decisa dal giudice penale; nel merito contestò la ricostruzione dei fatti, l’utilizzo di prove testimoniali provenienti dal processo penale, e la liquidazione anche delle spese dell’intero iter processuale. Il Tribunale di Sondrio respinse l’eccezione, ritenne sussistente l’illecito civile ex art. 2043 c.c. e condannò il convenuto al pagamento di Euro 2.000 per danno morale e delle spese di tutti i gradi. Con il ricorso per cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione degli artt. 622 c.p.p. e 10 c.p.c. sulla competenza per valore, sostenendo che il cumulo delle domande avrebbe comportato l’incompetenza del Tribunale; 2) violazione degli artt. 622 c.p.p., 394 c.p.c., 2043 e 2059 c.c., lamentando che il giudice del rinvio non avesse svolto un autonomo esame civilistico e avesse motivato in modo apparente o contraddittorio; 3) violazione degli artt. 622 c.p.p., 394 e 246 c.p.c., deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa assunte nel processo penale; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna anche alle spese dei giudizi penali e sostenendo che solo il giudice penale potesse liquidarle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, proponeva in realtà una diversa lettura del giudizio di competenza già motivatamente risolta dal Tribunale, che aveva correttamente escluso l’autonomia della domanda sulle spese processuali penali ai fini del valore. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, rilevando che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice deve accertare autonomamente l’illecito civile applicando le regole processuali e probatorie del processo civile, senza essere vincolato dalla decisione penale, e che le dichiarazioni rese dalla parte civile nel processo penale, pur non avendo valore di prova in senso tecnico per il divieto dell’art. 246 c.p.c., possono costituire argomento di prova ai sensi degli artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c. Ha altresì rigettato il quarto motivo, affermando che nel giudizio di rinvio il giudice civile deve provvedere alle spese dell’intero processo secondo il principio della soccombenza globale, comprendendo anche le spese dei precedenti gradi e del processo penale nella misura in cui l’azione civile sia poi definita davanti al giudice civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il giudice civile accerta autonomamente l’illecito civile e applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile.
La competenza per valore si determina sulla base della domanda; il cumulo riguarda solo pretese distinte e autonome, non quelle meramente accessorie, conseguenziali o strumentali.
Nel rinvio civile si applicano le regole del processo civile, con piena autonomia del giudice nel riesame della vicenda.
La condotta è stata valutata come fatto illecito aquiliano, sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito civile.
Richiamato dal ricorrente in relazione al danno morale; la Corte non modifica la statuizione di condanna equitativa già confermata.
Il divieto di testimonianza delle persone interessate impedisce di attribuire valore probatorio tecnico alle loro dichiarazioni, ma non esclude che esse possano essere valutate come argomento di prova nel rinvio civile.
Le dichiarazioni della parte civile rese nel processo penale possono essere utilizzate come argomento di prova nel libero convincimento del giudice civile.
Le dichiarazioni rese in sede penale dalla parte civile possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice civile.
Le spese devono essere regolate secondo soccombenza all’esito globale del processo, quando il giudizio civile di rinvio definisce l’azione civile.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza complessiva, salvo le ipotesi tipiche di compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo rigettato il ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il giudice deve procedere a un accertamento autonomo dell’illecito civile, utilizzando le regole processuali e probatorie del rito civile e senza poter fondare la decisione su un accertamento di responsabilità penale.
- Le dichiarazioni rese dalla parte civile nel processo penale, pur non essendo prova testimoniale utilizzabile in senso tecnico nel giudizio civile per effetto dell’art. 246 c.p.c., possono essere considerate dal giudice civile come argomento di prova insieme ad altri elementi istruttori.
- Ai fini della competenza per valore, vanno sommate solo le domande distinte e autonome; le pretese accessorie, consequenziali o strumentali non incidono sul valore della causa.
- Nel giudizio di rinvio che definisce l’azione civile, la liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza riferito all’esito globale del processo e può comprendere le spese di tutti i gradi in cui l’azione civile si è svolta.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
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