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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28214/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un locale al piano terra adibito a commercio al dettaglio di abbigliamento, originariamente condotto da una società poi asseritamente sostituita da un'impresa individuale. Il ricorrente sosteneva di essere subentrato nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 l. n. 392/1978 a seguito di cessione d'azienda e chiedeva la condanna dei locatori al risarcimento dei danni subiti per l'allagamento del locale, causato dalla rottura di un tubo fognario, nonché per la sospensione forzata dell'attività e per la mancata esecuzione delle opere necessarie a rendere il bene idoneo all'uso pattuito. I giudici di merito avevano escluso sia la legittimazione del ricorrente, ritenendo non provata una cessione d'azienda opponibile ai locatori, sia la responsabilità dei locatori per l'evento dannoso, qualificando le infiltrazioni come molestie di fatto e ritenendo che eventuali pretese dovessero essere rivolte verso chi aveva causato il danno. Con il ricorso per cassazione il conduttore deduceva, in sintesi: invalidità della valutazione sulla cessione del contratto e dell'azienda; errata valutazione di quietanze, pagamento di tassa di subentro e fatture; omesso esame di documenti decisivi; erronea esclusione della responsabilità contrattuale dei locatori ex artt. 1575 e 1576 c.c.; omesso rinvio per integrazione del contraddittorio per asserito litisconsorzio necessario; erronea applicazione dei criteri di causalità; mancato rinnovo della consulenza tecnica; e erronea esclusione dell'indennità di avviamento e della ripetibilità delle migliorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: i motivi quinto, settimo, ottavo e nono sono stati dichiarati inammissibili; il sesto è stato ritenuto manifestamente infondato; i primi quattro sono stati dichiarati inammissibili anche perché colpivano questioni ritenute assorbite dalla Corte d'appello e, comunque, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito o a censurare in modo non specifico le rationes decidendi. La Corte ha confermato la decisione di merito secondo cui non era provata la cessione d'azienda e quindi il subentro opponibile nel contratto di locazione, nonché l'assenza di una responsabilità dei locatori per l'allagamento e per i danni lamentati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 l. n. 392/1978

    La comunicazione al locatore della cessione del contratto è rilevante solo se la cessione d'azienda sottostante è provata; la Corte valorizza l'assenza di prova univoca del trasferimento aziendale e non afferma che nella comunicazione debba necessariamente essere menzionata la cessione d'azienda come requisito autonomo.

  • artt. 1575 e 1576 c.c.

    Il locatore è tenuto al mantenimento della cosa locata nello stato da servire all'uso convenuto, ma nel caso concreto la Corte esclude che sia stata provata una sua responsabilità contrattuale o omissiva per il danno lamentato, anche perché il ripristino della conduttura era avvenuto quasi immediatamente e non vi era prova di un obbligo di ripristino delle altre parti danneggiate.

  • art. 1585, comma 2, c.c.

    Il ricorrente lo invoca per sostenere che la fattispecie rientrerebbe nelle molestie di fatto, ma la Corte non accoglie la censura e, comunque, esclude la necessità di integrare il contraddittorio per litisconsorzio necessario.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, esclude che possa ravvisarsi responsabilità da cosa in custodia in capo ai locatori per l'evento dannoso lamentato.

  • art. 2043 c.c.

    In difetto di colpa nella causazione dell'evento, non è ravvisabile neppure una responsabilità extracontrattuale dei locatori.

  • art. 2112 c.c.

    Il richiamo del ricorrente è ritenuto inconferente perché presuppone un trasferimento d'azienda non dimostrato; la doglianza mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e non denuncia la violazione del criterio del prudente apprezzamento nei termini propri del vizio di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è ritenuta comprensibile e rispettosa del minimo costituzionale; la censura non coglie una vera nullità motivazionale.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte precisa che il giudice di merito non ha tratto una presunzione in senso tecnico, ma ha ritenuto insufficienti gli elementi offerti a dimostrare l'accettazione della cessione del contratto.

  • art. 2702 c.c.

    La quietanza non consente di desumere, da sola, la causale del pagamento né l'accettazione della cessione del contratto; fa prova della dichiarazione ricevuta, non di tutte le inferenze che la parte vorrebbe trarne.

  • art. 2732 c.c.

    La confessione stragiudiziale incorporata nella quietanza è impugnabile solo nei limiti di errore di fatto o violenza.

  • artt. 2733 e 2735 c.c.

    La quietanza non disconosciuta ha efficacia di confessione stragiudiziale della ricezione della somma, ma tale efficacia non si estende automaticamente alla causale del pagamento.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    I motivi sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con la ratio decidendi o non indicano in modo specifico i documenti posti a fondamento delle censure e la loro collocazione processuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge o omesso esame non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 34 l. n. 392/1978

    La censura sulla indennità di avviamento è ritenuta non decisiva e comunque assorbita da un accertamento di fatto sfavorevole al ricorrente.

  • art. 1592 c.c.

    La domanda sulle migliorie è respinta perché la scrittura prodotta indicava la loro irripetibilità pattuita.

  • art. 196 c.p.c.

    Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non deve essere necessariamente disposto né espressamente motivato in senso conforme alla richiesta di parte.

  • artt. 101, 102 e 354 c.p.c.

    Non sussiste, nel caso esaminato, litisconsorzio necessario tale da imporre la rimessione al primo giudice per integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La censura per violazione di norme sostanziali deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se ne colpisce solo una parte o ignora una ratio autonoma e assorbente, il motivo è inammissibile.
  • La prova del subentro nel rapporto di locazione ex art. 36 l. n. 392/1978 richiede dimostrazione univoca del presupposto trasferimento d'azienda; la mera comunicazione al locatore, il pagamento di somme o la produzione di documenti fiscali non bastano se non consentono di ricostruire in modo certo la cessione e la sua accettazione.
  • La quietanza prova la ricezione della somma e la dichiarazione del ricevente, ma non copre automaticamente la causale del pagamento né ulteriori inferenze, come l'accettazione di una cessione contrattuale, se tali elementi non risultano espressamente dal documento o dal complesso probatorio.
  • Nel rapporto di locazione, la responsabilità del locatore per danni derivanti da infiltrazioni o guasti non è automatica: occorre accertare in concreto la fonte del danno, la colpa o l'obbligo di manutenzione gravante sul locatore e il nesso causale con la sua condotta omissiva.
  • Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova dovuto su richiesta di parte, ma rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeCanoneInadempimentoResponsabilità della PA
RamiLocazioniContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessarioNesso di causalitàGiudicato

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