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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30101/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'ente locale, della retribuzione di risultato relativa all'anno 2013 in favore di un segretario comunale che aveva svolto anche le funzioni di direttore generale. In primo grado la domanda di condanna al pagamento era stata respinta e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando che la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 16.5.2001 per segretari comunali e provinciali, presuppone l'assegnazione di obiettivi e la previa verifica del loro raggiungimento. Nel ricorso per cassazione la parte lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. 150/2009 e dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'assegnazione degli obiettivi sarebbe un atto dovuto e non discrezionale, e che in mancanza di tale assegnazione non potrebbe maturare il diritto alla retribuzione di risultato; 2) violazione dell'art. 42, comma 1, del CCNL 16.5.2001, ribadendo il carattere obbligatorio dell'attività omessa dall'amministrazione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di infrapetizione, per non avere la Corte territoriale liquidato una somma risarcitoria equivalente alla retribuzione di risultato, o comunque un minore importo per perdita di chance, assumendo che tale domanda fosse stata proposta in via subordinata implicita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti non ammissibili perché non confrontati con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva affermato la discrezionalità dell'assegnazione degli obiettivi, ma aveva escluso in concreto la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 42 CCNL e, quindi, del diritto alla retribuzione di risultato. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, c.p.c., poiché il ricorso non riportava in modo adeguato gli elementi necessari a verificare l'effettiva proposizione, anche implicita, di una domanda risarcitoria distinta da quella retributiva. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 CCNL 16.5.2001 per Segretari Comunali e Provinciali

    la retribuzione di risultato presuppone l'assegnazione degli obiettivi e la previa verifica del loro raggiungimento; nella fattispecie la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti

  • artt. 3 e 4 d.lgs. n. 150/2009

    richiamati dalla ricorrente per sostenere il dovere dell'amministrazione di assegnare obiettivi e l'insussistenza di discrezionalità nell'adempimento

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente a fondamento del preteso diritto del dirigente a ottenere l'assegnazione degli obiettivi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione/infrapetizione; la Corte non ha accolto la doglianza

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza determina inammissibilità

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    richiede specificità del ricorso e indicazione puntuale degli atti richiamati nelle censure

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che prescindono dal fondamento effettivo della decisione sono inammissibili.
  • La deduzione di una violazione di legge non consente di sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione del fatto o della questione giuridica non effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Chi prospetta in cassazione una domanda subordinata o diversa da quella esaminata dai giudici di merito deve indicare con precisione gli atti processuali e gli elementi che consentano di verificarne l'effettiva proposizione; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • La retribuzione di risultato dei segretari comunali presuppone, secondo la disciplina collettiva richiamata, l'assegnazione di obiettivi e la verifica del loro raggiungimento; il riconoscimento del compenso non può essere affermato in astratto, ma richiede la dimostrazione dei presupposti applicativi previsti dal contratto collettivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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