Cassazione Civile, Ordinanza n. 17317/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva mantenuto ferma la condanna degli ex dirigenti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nei limiti e per gli importi accertati dai giudici di merito. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti di due ex dirigenti per la restituzione di somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura nei fondi dedicati. Il tribunale, in parziale accoglimento delle opposizioni, aveva revocato i decreti ma condannato i dirigenti alla restituzione di importi minori, nei limiti della prescrizione. La corte d’appello aveva respinto gli appelli principali dei dirigenti e quelli incidentali del Comune, confermando la decisione. In cassazione i dirigenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato pacifici fatti in realtà contestati e avesse travisato le prove; 2) omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello; 3) motivazione apparente o inesistente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 4) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2126 c.c., dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, assumendo che la retribuzione fosse dovuta per il lavoro effettivamente svolto e che l’art. 2126 c.c. impedisse la ripetizione; 5) violazione dell’art. 4 d.l. 16/2014 conv. in l. 68/2014, sostenendo che la norma imponesse modalità di recupero diverse dalla condictio indebiti contro il dipendente; 6) violazione di norme interne e convenzionali per asserita discriminazione, poiché il comune avrebbe agito in ripetizione solo contro i dirigenti e non contro altri dipendenti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso il travisamento della prova, ha negato l’omessa pronuncia, ha ritenuto esistente una motivazione sufficiente, ha affermato che l’art. 36 Cost. tutela il trattamento fondamentale e non le maggiorazioni accessorie non dovute secondo contrattazione collettiva, ha precisato che l’art. 2126 c.c. non si applica al caso di aumenti retributivi dirigenziali privi dei presupposti contrattuali, e ha ribadito che l’art. 4 d.l. 16/2014 non deroga all’art. 2033 c.c. e non preclude l’azione di ripetizione nei confronti del percettore. La censura di discriminazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione in sede di merito e comunque infondata perché il rapporto dirigenziale è disciplinato diversamente dagli altri rapporti di lavoro.
Norme richiamate
La censura è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione di violazione del principio di non contestazione o di travisamento della prova, mira in realtà a ottenere un riesame del materiale probatorio riservato al giudice di merito.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile per la decisione; non vi è vizio se la statuizione adottata è incompatibile con la pretesa della parte, anche senza esame espresso di ogni singola argomentazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l’inesistenza o apparenza della motivazione, non la sua sufficienza o razionalità rispetto alle prove.
La sentenza deve dare conto delle ragioni della decisione, ma la critica alla ricostruzione dei fatti non integra di per sé un vizio di nullità della motivazione.
art. 36 Cost.
La garanzia costituzionale riguarda il trattamento economico fondamentale e i minimi retributivi, non le voci accessorie o aggiuntive che spettano solo se previste e regolate dalla contrattazione collettiva.
La norma non impedisce la ripetizione di somme corrisposte per maggiorazioni retributive dirigenziali prive dei presupposti contrattuali, quando non si controverta di una specifica prestazione aggiuntiva resa in esecuzione di un rapporto nullo.
La pubblica amministrazione può ripetere dal percettore le somme indebitamente versate; l’azione di ripetizione non è esclusa dalla disciplina speciale richiamata.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Il trattamento economico del personale pubblico, specie dirigenziale, è quello stabilito dalla contrattazione collettiva e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti.
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
La retribuzione dei dirigenti è determinata dai contratti collettivi dell’area e include il trattamento accessorio solo se riconosciuto nel rispetto delle condizioni e procedure previste.
La disposizione non deroga all’art. 2033 c.c. e non preclude il recupero diretto delle somme indebitamente erogate nei confronti del dipendente percettore, nelle ipotesi contemplate dalla norma.
La legge di conversione non introduce un divieto di azione diretta di ripetizione nei confronti del dipendente, ma conferma la disciplina del recupero dell’indebito secondo l’interpretazione accolta dalla Corte.
art. 12 preleggi
L’interpretazione della norma va condotta secondo i canoni legali, ma non può condurre a escludere la ripetizione dell’indebito contro il percettore quando il testo non lo prevede.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ribadisce la distinzione tra vizi di motivazione/nullità e violazione di legge, nonché i limiti del sindacato di legittimità sul fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 3 Cost.
La doglianza di discriminazione richiede la dimostrazione di un’ingiustificata disparità di trattamento, che nel caso non è stata adeguatamente dedotta.
art. 21 Carta di Nizza
Invocata per la dedotta discriminazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
Invocata quale parametro antidiscriminatorio, senza che la censura superasse i requisiti di specificità e decisività.
art. 14 CEDU
Richiamata nella doglianza di discriminazione, ma non idonea a scalfire la diversa disciplina del rapporto dirigenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge o nullità in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta completamente di decidere sulla domanda o eccezione; non ricorre se la decisione adottata rende comunque incompatibile l’accoglimento della pretesa dedotta.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente è configurabile solo nei casi estremi di mancanza grafica della motivazione, motivazione meramente apparente o incomprensibile; non basta contestare la persuasività o la completezza dell’argomentazione.
- Nel pubblico impiego dirigenziale il trattamento economico è stabilito dalla contrattazione collettiva; emolumenti accessori o maggiorazioni non possono essere riconosciuti in assenza dei presupposti, delle procedure e della copertura finanziaria previsti.
- L’art. 36 Cost. tutela il nucleo essenziale della retribuzione e i minimi dovuti, ma non legittima l’erogazione di somme accessorie non previste dal sistema contrattuale pubblico.
- L’art. 2126 c.c. non impedisce la ripetizione di somme indebitamente corrisposte quando la pretesa riguarda emolumenti aggiuntivi dirigenziali non dovuti per mancanza dei presupposti contrattuali.
- La disciplina speciale sul recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione non esclude l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del percettore, se la somma è stata effettivamente versata senza titolo.
- La deduzione di una discriminazione richiede allegazioni specifiche su termine, modalità e sede di proposizione della questione, oltre alla dimostrazione dell’identità di situazioni poste a raffronto e dell’ingiustificata disparità di trattamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17265/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17267/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17290/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17310/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17311/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17312/2024 del 24/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →