Cassazione Civile, Ordinanza n. 14240/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento per ritardato versamento di accise su partite di birra immesse in consumo negli anni 2012 e 2013 da un deposito fiscale gestito dalla società, oltre al correlativo atto sanzionatorio. L'Ufficio ha accertato, a seguito di PVC, che il pagamento delle accise era avvenuto oltre il termine di legge riferito alle immissioni in consumo del mese precedente. La società ha contestato che il momento rilevante dell'uscita dal deposito e dell'immissione in consumo non coincidesse con la data di emissione del documento di accompagnamento DAS/XAB, sostenendo che l'uscita fisica fosse successiva; ha inoltre invocato la buona fede e la modicità delle contestazioni. La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'emissione del DAS/XAB fosse avvenuta prima dell'effettiva estrazione dei prodotti e che la sanzione fosse illegittima per trattarsi di irregolarità meramente formale. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina sulle accise e sul documento di accompagnamento, sostenendo che l'obbligazione di accisa insorge con l'uscita dal regime sospensivo e che tale momento coincide ordinariamente con l'emissione del DAS/XAB; ha inoltre lamentato che la CTR avesse preteso una prova non sufficiente da parte dell'Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione del motivo di appello relativo alla prova del momento di uscita fisica. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, deducendo che la CTR avesse motivato in modo generico senza indicare gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando che l'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa avviene, in via presuntiva, con lo svincolo dal regime sospensivo e normalmente con l'emissione del documento di accompagnamento, ma che tale emissione non costituisce una presunzione assoluta: il contribuente può fornire prova contraria di un diverso momento dell'effettiva immissione in consumo. In applicazione di questo principio, la sentenza impugnata è stata ritenuta corretta nella parte in cui aveva valorizzato gli accertamenti di fatto sulla prova contraria offerta dalla società. È stato invece accolto il ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, poiché la compensazione era stata disposta con un richiamo generico alla complessità della materia, senza l'indicazione specifica delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alla disciplina delle accise e del documento di accompagnamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso la dedotta violazione nel merito della decisione sull'accisa, mentre il testo non mostra un accoglimento sul punto processuale; il motivo principale è stato comunque rigettato.
artt. 1, comma 2, 2 e 3, comma 4, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Richiamati dall'Ufficio per sostenere che il presupposto dell'accisa sui prodotti alcolici si collega all'uscita dal regime sospensivo e all'immissione in consumo.
art. 1 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato insieme alle altre disposizioni sul presupposto dell'imposizione e sulla circolazione in regime sospensivo.
art. 11 d.m. 25 marzo 1996, n. 201
La Corte lo legge come norma che impone annotazioni giornaliere dei trasferimenti e dei DAS, ma non come fonte di una presunzione assoluta di immissione in consumo alla data di emissione del documento.
art. 6, comma 3, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
la circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria
La disposizione attua l'obbligo di accompagnamento nella circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa.
art. 1 d.m. 25 marzo 1996, n. 210
È richiamato come norma che prevede la circolazione delle bevande alcoliche con scorta del documento di accompagnamento.
art. 11 d.m. 25 marzo 1996, n. 210
per ogni trasferimento di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto: a) ad annotare giornalmente... il giorno di partenza... i numeri d'identificazione dei DAS emessi
La norma è letta come disciplina documentale e contabile dei trasferimenti, utile a fini probatori e di vigilanza fiscale.
art. 18 Dir. n. 12/92/CEE
ogni prodotto che è soggetto ad accisa e che circola in regime di sospensione... è accompagnato da un documento rilasciato dallo speditore
La Corte lo richiama come base eurounitaria dell'obbligo di documento di accompagnamento nella circolazione in sospensione d'accisa.
art. 19, par. 1, Dir. n. 12/92/CEE
le autorità fiscali degli Stati membri sono informate dagli operatori delle forniture spedite e ricevute mediante il documento o un riferimento al documento di cui all’articolo 18
Serve a evidenziare la funzione informativa e di controllo del documento di accompagnamento.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese processuali.
La Corte ribadisce che la compensazione totale o parziale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate dal giudice.
art. 15, commi 1 e 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla disciplina delle spese nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel settore delle accise sui prodotti soggetti a regime sospensivo, l'emissione del documento di accompagnamento costituisce un serio indice probatorio dell'immissione in consumo, ma non vale come presunzione assoluta e insuperabile del momento di insorgenza del tributo.
- Il contribuente deve poter fornire prova contraria di un diverso momento dell'effettiva immissione in consumo, altrimenti la disciplina si tradurrebbe in una responsabilità oggettiva incompatibile con il principio di proporzionalità.
- Le regole documentali poste a presidio della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa hanno funzione di controllo e di prova nei confronti dell'Amministrazione, ma non eliminano la possibilità di accertare in concreto il momento reale del fatto generatore.
- La compensazione delle spese processuali non può essere giustificata con formule generiche, come il semplice richiamo alla complessità della materia, dovendo il giudice indicare in modo specifico le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della deroga al principio di soccombenza.
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