Cassazione Penale, Sentenza n. 9423/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo E) (art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998). Il fatto era commesso il 12/03/2017; il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione si era perfezionato nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado e la decisione di secondo grado (13/03/2022 o, come calcolato dalla Corte, 23/03/2022), e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto il reato un delitto anziché una contravvenzione punita con la sola ammenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto la natura contravvenzionale dell'art. 10‑bis d.lgs. 286/1998 (punito con ammenda), ha calcolato i termini di prescrizione tenendo conto delle interruzioni e della sospensione limitata per l'emergenza pandemica per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2021, e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo E). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo ed ha eliminato la relativa pena. Ha inoltre rideterminato la pena complessiva tenendo conto dell'eliminazione del capo E) e della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, fissando la pena definitiva in mesi sette di reclusione ed euro 266,00 di multa. La Corte ha inoltre rilevato e spiegato che non poteva correggere in peius un errore di calcolo a favore dell'imputato in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998
Ritenuto reato di natura contravvenzionale, punito con la sola ammenda; prescrizione quinquennale/ quadriennale applicabile secondo le norme vigenti al tempo del fatto (in concreto si è applicata la prescrizione quadriennale con allungamenti per interruzioni)
Contravvenzione dichiarata prescritta dalla Corte di appello; usato come parametro comparativo per estendere la declaratoria di prescrizione anche al capo E)
Reato originariamente ascritto al capo B) rispetto al quale la Corte di appello ha pronunciato assoluzione
Ha introdotto l'art. 10‑bis nel Testo Unico dell'immigrazione, confermando la natura contravvenzionale della norma fin dalla sua introduzione
Normativa che disciplina le interruzioni della prescrizione utili ad allungarne la durata; la Corte la applica per il calcolo dei termini
Riforma delle prescrizioni non applicabile al caso perché entrata in vigore dopo la data di commissione del reato
Sentenza Corte Cost. n. 140/2021
Ha limitato la possibilità di sospensione dei termini processuali per l'emergenza pandemica fino al 30/06/2020; tale limite è stato applicato nel conteggio della prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato come norma che rende impossibile una pronuncia assolutoria in certe ipotesi richiate dalla motivazione della Corte d'appello (citata per spiegare la impossibilità di assolvere ex art.129, comma 2)
art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, nelle ipotesi previste, di annullare senza rinvio; utilizzato per pronunciare l'annullamento parziale senza rinvio
Giurisprudenza - divieto di reformatio in peius (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022)
Principio per cui un errore che ha favorito l'imputato non può essere corretto in pejus dalla Corte di cassazione in assenza di impugnazione del pubblico ministero
Massime di principio
- Se il fatto contestato costituisce contravvenzione (pena soltanto dell'ammenda) va applicato il relativo termine di prescrizione e non il termine per delitti; la qualificazione della norma è fondamentale per il computo della prescrizione.
- Quando la prescrizione matura tra il primo e il secondo grado, la corte d'appello deve dichiarare l'estinzione del reato; l'omissione è correggibile in sede di Cassazione e può portare ad annullamento senza rinvio se sussistono i presupposti dell'art. 620 c.p.p.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le interruzioni previste dalla legge e le regole speciali sulla sospensione dei termini per l'emergenza pandemica alla luce dell'orientamento della Corte costituzionale (sospensione computabile solo fino al 30/06/2020).
- Le riforme legislative successive alla commissione del reato non si applicano se peggiorative o modificative dei termini di prescrizione salvo diversa disposizione di retroattività favorevole.
- Se più reati sono dichiarati in continuazione e uno di essi si estingue per prescrizione, la pena complessiva deve essere ricalcolata escludendo la pena relativa al reato estinto e applicando conseguentemente ogni riduzione (es. rito abbreviato) senza che la Corte possa aumentare la pena in assenza di impugnazione da parte del PM (divieto di reformatio in peius).
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando la declaratoria chiesta e i suoi effetti sono determinabili in sede di legittimità e non è necessaria un'ulteriore istruttoria di merito.
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