Cassazione Penale, Sentenza n. 9308/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) vizio di motivazione in relazione al capo 4), contestando che l'operazione di scissione societaria da lei realizzata costituisca un atto fraudolento ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 e quindi non integrerebbe la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; la ricorrente sostiene che la scissione era lecita e non diretta a eludere il credito erariale (IVA accertata per euro 621.122,00); 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la sentenza di merito non avrebbe adeguatamente valutato elementi a favore della concedibilità delle generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse, nella sostanza, un riesame del merito (vizi di fatto/valutazione) non ammissibile in sede di legittimità e che i giudici di merito avessero correttamente valutato la scissione come atto idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale verso il credito erariale, anche alla luce degli eventi successivi e della prova resa dal commercialista. Il secondo motivo è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione puntuale dei giudici di merito, che avevano rilevato un elevato grado di dolo tale da escludere le generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La statuizione di merito che aveva revocato la confisca di sette lingotti d'oro e disposto la loro restituzione non è stata annullata dalla Cassazione, dato il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
L'art. 11 è stato interpretato come applicabile anche a operazioni societarie (es. scissione) che, valutate nel loro complesso e anche alla luce dei fatti successivi, siano idonee a costituire atti fraudolenti finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte.
d.lgs. n. 74 del 2000
art. 3, art. 10-quater, art. 2
Richiamati come norme che integrano il quadro dei reati tributari contestati; la sentenza conferma la responsabilità tributaria e penale per le condotte aggregate nel contesto della frode fiscale.
codice penale
Art. 640 (truffa) e art. 56 (tentativo): la Corte ha ritenuto provata la sussistenza di condotte truffaldine e, ove pertinente, il tentativo, come parte della vicenda criminosa complessiva.
codice di procedura penale
Applicato per l'onere delle spese a carico della parte che propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha inoltre disposto un versamento alla Cassa delle Ammende secondo precedenti costituzionali e prassi.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Riferita in relazione ai criteri per l'eventuale condanna a versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussista colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque disposto un versamento equitativo.
Massime di principio
- Una scissione o altra riorganizzazione societaria può integrare la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se l'atto, valutato anche alla luce degli eventi successivi, risulta idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale verso il fisco; non conta solo la forma dell'operazione ma la sua effettiva funzione e conseguenze.
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame libero della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito: i motivi che si risolvono in una rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili o infondati.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica e non possono essere concesse quando la gravità, la ripetizione o l'intensità del dolo emergono chiaramente dalla motivazione di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, secondo i criteri richiamati, al versamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte può quantificare tale somma in via equitativa.
- La giurisprudenza di legittimità considera le operazioni societarie anomale (es. trasferimento dei migliori asset a newco lasciando una bad company insoddisfacente) come elementi indiziari particolarmente rilevanti di intenzione fraudolenta rispetto ai crediti tributari.
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