Cassazione Penale, Sentenza n. 9306/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 27/01/2023 che, in appello, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di residui reati e, in sostanza, aveva sostituito la precedente assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pesaro. I motivi principali di censura erano: l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza di interesse (prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello); la genericità dell'appello del PM; e il vizio di motivazione e il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte territoriale, che aveva operato un mutamento della decisione assolutoria senza la necessaria rinnovazione delle prove e senza la "motivazione rafforzata" richiesta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Inoltre si è contestata la valutazione secondo cui la confisca disposta in primo grado avrebbe conferito interesse al PM nonostante la sopravvenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi: ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e ha annullato senza rinvio la sentenza n. 207/2023 del 27/01/2023 della Corte d'appello di Ancona. La Cassazione ha rilevato che il PM aveva perso l'interesse ad impugnare per la sopravvenuta prescrizione (che era intervenuta dopo la sentenza di primo grado), che la confisca non poteva supplire a tale mancanza di interesse perché la norma che consente la sopravvivenza della confisca (art. 578-bis) non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori al 6/4/2018, e che la Corte territoriale aveva illegittimamente sostituito la sentenza di assoluzione con una dichiarazione di prescrizione senza rinnovare l'istruttoria e senza motivazione adeguata. P.Q.M.: appello del PM dichiarato inammissibile; sentenza di appello annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Norme sostanziali in materia di reati tributari rispetto ai quali erano contestati i fatti; la sentenza richiama tali disposizioni come oggetto delle imputazioni originarie.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte territoriale per escludere la causa di proscioglimento, ma la Cassazione rileva che l'affermazione è stata formulata in modo sintetico e senza rinnovazione istruttoria; in sostanza la norma non poteva essere applicata in modo tale da ribaltare l'assoluzione senza adeguata istruttoria.
art. 578-bis, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21
Consente, in casi particolari, la sopravvivenza della confisca anche se il reato si estingue per prescrizione o amnistia. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite (sent. n. 4145/29/09/2022), non si applica retroattivamente ai fatti anteriori al 6/4/2018; perciò non poteva essere utilizzata per salvare l'interesse del PM nei fatti in esame.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Imposta limiti alla riconsiderazione dell'assoluzione in sede di appello: la Cassazione ha richiamato la necessità di motivazione rafforzata e/o di rinnovazione istruttoria quando si intenda modificare una sentenza di proscioglimento; la Corte territoriale ha omesso tali garanzie.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di norme processuali): sono state richiamate nei ricorsi (in particolare per contestare il difetto di interesse e vizi motivazionali della sentenza d'appello).
giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sent. n. 4145 del 29/09/2022 (Rv. 284209-01)
Stabilisce la non retroattività dell'art. 578-bis per i fatti anteriori al 6/4/2018; la Cassazione la usa per escludere che la confisca potesse mantenere l'interesse del PM.
Massime di principio
- Se, dopo la sentenza di primo grado e prima della decisione in appello, interviene la prescrizione dei reati per i quali era stata pronunciata un'assoluzione, il Pubblico Ministero può aver perso l'interesse ad impugnare e l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
- La confisca prevista per reati tributari non può, di per sé, supplire all'interesse del PM quando la condanna viene meno; le disposizioni che consentono la sopravvivenza della confisca (art. 578-bis) non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
- La Corte d'appello non può sostituire una sentenza di assoluzione con una declaratoria di estinzione per prescrizione o con altra pronuncia modificativa senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e senza la "motivazione rafforzata" prevista per superare l'assoluzione: altrimenti la decisione è viziata per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
- Se il PM sostiene l'esistenza di elementi nuovi (es. frode) che giustificherebbero la revoca dell'assoluzione, la Corte deve disporre o ammettere la rinnovazione probatoria in udienza e motivare specificamente le ragioni che consentono di superare la causa di proscioglimento: non è sufficiente un richiamo generico all'appello del PM.
- In situazioni analoghe la difesa può efficacemente proporre l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dell'appello e contestare l'applicazione retroattiva di norme che incidono su misure patrimoniali conseguenti alla condanna.
- Per il PM, quando esistono rischi di estinzione per prescrizione intervenienti, è fondamentale valutare tempestivamente gli effetti processuali (anche in relazione a misure accessorie come la confisca) e alla luce della normativa vigente al momento dei fatti.
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