Cassazione Penale, Sentenza n. 9303/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che ha confermato la sua responsabilità per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (in concorso con Vecchio Chiara e Caliandro Vito Antonio), pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 603-bis, comma 2, c.p. Il ricorso deduce: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità per non aver derubricato il fatto a favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per il concorso; 2) omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando il contributo marginale della ricorrente rispetto ai coimputati e la totale assenza di precedenti; 3) omessa motivazione e violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la richiesta in appello. I fatti ricostruiti in primo e secondo grado indicano che la Dumitrescu non si limitava al trasporto della manodopera, ma svolgeva anche funzioni di "staffetta", avvisando altri conducenti della presenza delle forze di polizia, organizzando il lavoro e intimando i lavoratori con minacce di licenziamento, approfittando dello stato di bisogno di più di tre lavoratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, sottolineando come la sentenza di primo grado e la Corte territoriale avessero dettagliatamente motivato la responsabilità dell'imputata, evidenziando che il suo ruolo non si limitava a mera connivenza o favoreggiamento, ma consisteva in una partecipazione sistematica al programma criminoso (ruolo di "staffetta" e delega nell'organizzazione del lavoro). I motivi relativi al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e mancata sospensione condizionale) sono stati ritenuti privi di pregio: la gravità dei fatti e lo sfruttamento dei lavoratori forniscono motivazione implicita al rigetto delle attenuanti e alla mancata concessione della sospensione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603-bis, comma 2, cod. pen.
L'aggravante prevista dall'art. 603-bis, comma 2, è stata presa in considerazione ma esclusa in sede di appello; la Cassazione richiama l'esistenza dell'accusa originaria ma non riforma la valutazione compiuta contro l'imputata, confermando la valutazione complessiva del quadro fattuale operata dai giudici di merito.
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)
La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori non giustificassero la derubricazione a favoreggiamento personale: il comportamento dell'imputata eccede la mera agevolazione dell'elusione delle investigazioni e integra un contributo sistematico alla realizzazione del reato, dunque concorso e non semplice favoreggiamento.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche implicitamente sulla base della gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza: la Cassazione ha ritenuto sufficiente l'argomentazione sulla gravità dello sfruttamento per escludere le attenuanti.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan Cristi, Rv. 275057
Principio secondo cui la richiesta di concessione delle attenuanti generiche può essere ritenuta respinta con motivazione implicita se il giudice di appello motiva adeguatamente il rigetto su analoghi argomenti (es. pregnanza delle aggravanti o gravità del fatto). La Corte applica questo principio per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Massime di principio
- Quando l'imputato svolge attività organizzativa stabile (reclutamento, gestione e controllo dei lavoratori) e funzioni operative come "staffetta" per segnalare la presenza delle forze di polizia, il suo comportamento è più probabilmente qualificabile come concorso nel reato principale e non come favoreggiamento personale; occorre valutare sia l'elemento soggettivo sia la rilevanza oggettiva del contributo.
- La derubricazione a favoreggiamento richiede chiari elementi probatori sull'assenza della volontà di partecipare al reato principale e sulla mera finalità di eludere le indagini; l'esistenza di una delega gestionale e di condotte intimidatorie verso i lavoratori rende meno probabile tale derubricazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche in modo implicito: se la decisione di merito illustra la gravità oggettiva dei fatti e il grado di colpevolezza, ciò può sufficienza a escludere le attenuanti senza una formula espressa.
- La sospensione condizionale della pena può essere esclusa per valutazioni sul carattere offensivo e sistematico del comportamento criminoso (es. sfruttamento di lavoratori, minacce e organizzazione illecita), e tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito purché non illogica o priva di motivazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che ripropongono questioni già adeguatamente motivate dai giudici di merito sono spesso considerati manifestamente infondati o reiterativi e possono portare all'inammissibilità del ricorso.
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