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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9310/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zanardi impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione in relazione alla prova del fatto, sostenendo che la firma sul verbale/lettere di consegna della documentazione fiscale e contabile sarebbe falsa; (2) mancata rinnovazione della prova con l'acquisizione di una perizia grafologica richiesta dall'imputato per accertare l'autenticità della firma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che, alla luce delle dichiarazioni della teste (Giovanna Cadei), della comparazione con altre sottoscrizioni autografe sovrapponibili e della disponibilita della copia della carta d'identita dell'imputato, ha escluso la necessità di una perizia grafologica considerata esplorativa e inidonea a ribaltare il quadro probatorio. Conseguentemente è stato confermato l'esito favorevole al pubblico ministero sancito in appello; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad onorare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale contestata: il ricorso riguarda la responsabilità per il reato previsto da tale disposizione. La Corte si è limitata ad accertare la prova del fatto senza discutere il contenuto normativo, ritenendo provata la condotta del liquidatore mediante elementi documentali e testimoniali.

  • art. 415 cod. proc. pen.

    Nell'atto impugnato si fa riferimento all'avviso reso ai sensi di tale articolo e alla firma dell'imputato su documenti di notifica; la Corte ha utilizzato quelle sottoscrizioni come confronti grafici diretti per valutare l'autenticità della firma contestata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che regola l'onere delle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese del procedimento di cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte di cassazione per giustificare l'attribuzione, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso, pur inammissibile, non risulta presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La comparazione automatica e visiva di sottoscrizioni distintive apposte in atti processuali può essere ritenuta idonea a provare l'autenticità della firma senza perizia grafologica se le firme esistenti sono sovrapponibili e non esiste un dubbio rilevante comprovato.
  • La perizia grafologica non è sempre necessaria: il giudice può rifiutarla se la sua richiesta sarebbe soltanto esplorativa o incapace di sovvertire un quadro probatorio già solido fondato su documenti e dichiarazioni testimoniali.
  • Se la Corte di merito valuta nel complesso le evidenze (testimonianze, documenti, copie di documenti identificativi) e le ritiene non confutate, la Cassazione può rigettare il ricorso per carenza di specifici e fondati rilievi di diritto o di fatto.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'onere delle spese processuali e, in casi motivati, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, secondo i criteri di cui all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare con precisione i motivi per cui una perizia grafologica sarebbe decisiva (ad esempio indicare punti di contrasto specifici tra firme) e non limitarsi a contestazioni generiche sulla veridicità della firma.

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