Cassazione Penale, Sentenza n. 9305/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vertolo ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art.314 c.p.p. per la custodia cautelare in carcere subita dal 20/10/2016 al 04/05/2017. La detenzione era stata disposta in relazione a due capi di imputazione: partecipazione ad associazione mafiosa e detenzione/porto illegale di arma comune da sparo. In seguito la Cassazione annullò con rinvio il titolo cautelare sul reato associativo; il processo di merito si concluse con proscioglimento dall'associazione e, per la fattispecie relativa all'arma, con una condanna in primo grado poi dichiarata estinta per prescrizione in secondo grado. Il ricorrente deduceva nullità dell'ordinanza impugnata e sosteneva che la misura cautelare non sarebbe stata applicata correttamente rispetto ai criteri di proporzionalità e alla valutazione degli indizi (artt.274-275 c.p.p.), nonché violazioni degli artt.273, 280 e 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto della domanda di riparazione. Ha ritenuto applicabile la giurisprudenza consolidata secondo la quale, quando la misura cautelare si fonda su più contestazioni, il proscioglimento (anche per prescrizione) rispetto a una di esse che era di per sé idonea a legittimare la cautela impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo, salvo che la durata della custodia sia superiore alla pena astrattamente irrogabile o che il ricorrente abbia rinunciato alla prescrizione per ottenere l'assoluzione di merito. Nel caso concreto non ricorrevano tali condizioni e non risultava una decisione irrevocabile che avesse accertato l'illegittimità della misura ai sensi degli artt.273 o 280 c.p.p.; le doglianze di violazione di proporzionalità/adeguatezza (artt.274-275) non sono sufficienti per il diritto all'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Limita il diritto all'indennizzo: il diritto sorge solo se la custodia è ingiusta per proscioglimento nel merito o per altre ipotesi previste; l'interpretazione giurisprudenziale richiede proscioglimento non di merito o durata della custodia superiore alla pena astrattamente irrogabile, salvo rinuncia alla prescrizione
Disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari (esistenza di esigenze cautelari e gravi indizi); l'illegittimità della misura fondata su mancanza di questi requisiti deve essere accertata con decisione irrevocabile per fondare l'ingiustizia formale
Indica le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento di prove, reiterazione), la violazione non è di per sé idonea ad attribuire il diritto all'indennizzo secondo l'art.314
Stabilisce i criteri di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura; le eventuali violazioni non sono, secondo la giurisprudenza, fondamento autonomo per l'indennizzo ex art.314
Regola l'inefficacia della misura per effetto del superamento del termine di efficacia; l'accertamento dell'illegittimità ai sensi di questo articolo deve essere compiuto con decisione idonea e irrevocabile per costituire ingiustizia formale
Sentenza Corte Costituzionale n.219 del 20/06/2008
Corte Costituzionale, sentenza n.219/2008
Ha limitato la dichiarazione di illegittimità dell'art.314 alla sola ipotesi in cui la pena definitivamente inflitta risulti inferiore al periodo di custodia sofferto; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza imponga di assimilare la posizione del prosciolto nel merito a quella del condannato quando la custodia eccede la pena
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U n.4187/2008; Cass. n.5261/2014)
Sez. U n.4187 del 30/10/2008; Cass. n.5261/2014
Consolidata interpretazione che, in presenza di più imputazioni, il proscioglimento (anche per prescrizione) di una fattispecie di per sé idonea a giustificare la custodia cautelare impedisce il diritto all'indennizzo, salvo le eccezioni indicate (durata superiore alla pena, rinuncia alla prescrizione)
Massime di principio
- Se la misura cautelare è stata fondata su più imputazioni, l'indennizzo non è riconosciuto quando una delle imputazioni, che singolarmente era idonea a giustificare la custodia, si estingue per prescrizione: il proscioglimento per prescrizione impedisce di reggere la domanda di riparazione, salvo che la custodia sia più lunga della pena astrattamente irrogabile o si sia rinunciato alla prescrizione per ottenere l'assoluzione di merito
- Per configurare l'ingiustizia 'formale' ex art.314, comma 2, c.p.p., è necessario un accertamento irrevocabile dell'illegittimità della misura da parte del giudice cautelare o del giudice del merito; il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice della cautela per accertare ex novo l'illegittimità
- Le censure relative a proporzionalità e adeguatezza della misura (artt. 274 e 275 c.p.p.) non bastano da sole per ottenere l'indennizzo: il vizio deve rientrare nelle ipotesi di illegittimità previste dagli artt. 273 o 280 c.p.p.
- Se si teme l'estinzione per prescrizione di una fattispecie che ha legittimato la custodia, chi intende ottenere riparazione dovrebbe valutare la rinuncia alla prescrizione per conquistare un proscioglimento di merito che possa sostenere la domanda di indennizzo
- La giurisprudenza consolidata favorisce la stabilità delle decisioni cautelari: decisioni della Cassazione o del riesame che abbiano accertato la sussistenza dei gravi indizi rendono più difficile ottenere la riparazione in sede successiva
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