Cassazione Civile, Ordinanza n. 35081/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dirigente di Enel, iscritto a un fondo di previdenza integrativa aziendale denominato PIA, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta su una prestazione in capitale, assumendo che una parte delle somme dovesse essere tassata con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale, anziché interamente con tassazione separata. Il giudizio aveva già avuto un primo rinvio di legittimità, nel quale era stato imposto al giudice di merito di accertare se e in quale misura vi fosse un rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato. Riassunto il giudizio, la CTR aveva però rigettato l’appello ritenendo che il fondo PIA non avesse mai effettuato investimenti sul mercato mobiliare e che, quindi, non fosse individuabile alcun rendimento tassabile al 12,50%. Nel nuovo ricorso per cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: violazione delle norme fiscali sulla distinzione tra sorte capitale e rendimento e sulla tassazione delle prestazioni dei vecchi fondi; violazione delle regole su onere della prova e non contestazione; violazione delle norme del processo tributario sulla prova; violazione del principio di libertà dei mezzi di prova; omesso esame del fatto decisivo relativo alla tipologia e quantificazione del rendimento; violazione delle norme sul giudizio di rinvio, per avere la CTR rimesso in discussione l’an del rendimento invece di limitarne il quantum. A sostegno del ricorso sono state richiamate certificazioni Enel e una perizia di parte, ritenute idonee a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del rendimento netto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di rimborso. Ha ribadito che, per i fondi previdenziali integrativi aziendali anteriori al d.lgs. n. 124/1993, la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che derivino da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre restano soggette a tassazione separata le somme costituenti sorte capitale. Nel caso concreto la documentazione prodotta dal contribuente non dimostrava investimenti sul mercato da parte del fondo PIA né un rendimento netto imputabile a tali investimenti: la certificazione Enel descriveva soltanto una differenza contabile o matematica tra capitale accantonato ed importo liquidato, e la perizia di parte non valeva come prova del fatto storico richiesto. È stato inoltre escluso che operasse il principio di non contestazione sulla qualificazione giuridica dei conteggi o che vi fosse omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR aveva valutato la documentazione e ritenuto non provata la circostanza decisiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dal ricorrente come base per la tassazione al 12,50% dei rendimenti; la Corte ribadisce che non si applica alla sorte capitale ma solo, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, al rendimento netto derivante da effettivo investimento sul mercato
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
disciplinano la tassazione separata della prestazione pensionistica per la parte non riconducibile al rendimento netto
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
prevede la ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto, ma solo se si tratta di somme derivanti da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina applicabile ai trattamenti dei fondi pensione preesistenti
art. 18 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato dal ricorrente a sostegno della natura assicurativa dei rendimenti dei vecchi fondi in presenza di riserve matematiche e sistemi tecnico-finanziari di capitalizzazione
l’onere di provare il diritto al rimborso grava sul contribuente, che deve dimostrare la quota della prestazione ascrivibile a rendimento netto da investimento
il principio di non contestazione non può trasformarsi in uno strumento per risolvere questioni di diritto; nel rimborso tributario non vale a sottrarre il contribuente all’onere di provare i presupposti della pretesa
richiamato per sostenere la pretesa mancata contestazione dell’Ufficio; la Corte ne esclude l’effetto preteso dal ricorrente
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sul regime probatorio del processo tributario, ma la Corte conferma che la prova offerta era comunque inidonea
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sul giudizio di rinvio; la Corte ritiene che il giudice di rinvio abbia applicato correttamente il principio di diritto enunciato in precedenza
richiamato con riferimento al vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato in cassazione
richiamato in relazione al giudizio di rinvio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal contribuente; la Corte ne esclude la fondatezza o l’ammissibilità nei termini prospettati
richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i fondi previdenziali integrativi aziendali anteriori al d.lgs. n. 124/1993, la ritenuta del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che corrisponde al rendimento netto effettivamente prodotto dall’investimento sul mercato del capitale accantonato; la restante parte resta soggetta a tassazione separata.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta ha l’onere di provare in modo specifico che esiste un rendimento netto riconducibile a effettivi investimenti del fondo sul mercato e di quantificarlo; non basta un conteggio interno o una certificazione che esprima una mera differenza matematica tra capitale versato e somma liquidata.
- La prova del rendimento non può essere desunta da documenti che descrivono soltanto accantonamenti a bilancio, riserve matematiche o elaborazioni attuariali, perché tali elementi non dimostrano l’effettivo impiego del capitale sul mercato.
- Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per trasformare in fatto pacifico una qualificazione giuridica o per eliminare l’onere probatorio del contribuente nella domanda di rimborso tributario.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo realmente trascurato, non la sufficienza della motivazione né la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di accertare i fatti rilevanti nei limiti tracciati dal rinvio; se manca la prova del rendimento netto, la tassazione agevolata non può essere riconosciuta.
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