Cassazione Civile, Ordinanza n. 34514/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando le risultanze del registro informatico e il visto del pubblico ministero. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse l’effettiva comunicazione secondo le forme di rito; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in via preliminare la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la decisione del Tribunale, pur con motivazione in parte da correggere, era conforme all’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ricordato che l’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e che, in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il termine di opposizione è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché nel caso concreto risultava comunque maturata la tardività anche rispetto a tale termine, l’opposizione era inammissibile. Non sono state regolate le spese, in ragione della natura del ricorrente e della mancata costituzione dell’intimato, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Prevede l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di spese di giustizia, inclusi i decreti di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce che il decreto di pagamento del compenso al difensore è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell'art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia seguono il rito sommario; ciò comporta l'equiparazione del decreto di liquidazione a un provvedimento appellabile ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c.
Richiamato per analogia al fine di qualificare il decreto di liquidazione come provvedimento soggetto a un rimedio impugnatorio con termine breve dalla comunicazione o notificazione.
In difetto di comunicazione o notificazione del provvedimento, decorre il termine lungo per l'impugnazione, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla rituale comunicazione del provvedimento, ma la Corte non accoglie la censura.
È richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova della comunicazione/conoscibilità dell'atto, ma la Corte ritiene assorbente la tardività comunque maturata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di queste, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- La comunicazione del decreto al pubblico ministero rileva ai fini della decorrenza del termine di opposizione; tuttavia, quando il rimedio è comunque proposto oltre il termine lungo, la questione sulla ritualità della comunicazione diventa irrilevante perché l'opposizione resta tardiva in ogni caso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il giudice di legittimità deve poter comprendere con chiarezza il quadro sostanziale e processuale della controversia.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contestare una decisione conforme all'orientamento della Corte di cassazione, senza prospettare una questione di diritto idonea a superare il filtro dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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