Cassazione Civile, Ordinanza n. 10316/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ASL)
La controversia
La controversia riguarda alcuni operatori sanitari che, avendo prestato servizio per l’Amministrazione penitenziaria ai sensi della legge n. 740/1970, sono stati trasferiti ex lege dal 1 ottobre 2008 presso l’azienda sanitaria locale competente in forza del D.P.C.M. 1 aprile 2008. Essi hanno chiesto la rideterminazione biennale del compenso orario e il risarcimento del danno derivante dalla mancata rideterminazione. Il Tribunale aveva accolto le domande, e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo applicabile l’art. 53 della legge n. 740/1970 e affermando che la ASL avrebbe dovuto procedere unilateralmente alla rideterminazione del compenso. La ASL ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) erronea applicazione della legge n. 740/1970 e del d.lgs. n. 230/1999, sostenendo che dopo il trasferimento al SSN il rapporto non fosse più disciplinato da quella legge e che non esistesse un diritto all’aumento biennale automatico; 2) violazione dell’ACN di categoria, deducendo che i rapporti fossero ormai assoggettati alla contrattazione collettiva; 3) violazione della legge regionale Lazio n. 14/2008, per asserita carenza del potere del Direttore Generale della ASL, in quanto esautorato dal commissariamento regionale; 4) violazione dell’art. 53 della legge n. 740/1970 e dei decreti ministeriali attuativi, per non avere la Corte considerato che la rideterminazione fosse in origine frutto di una procedura negoziale; 5) violazione dell’art. 3 Cost. e cattiva interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 76/2015, per l’asserita disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori soggetti al blocco degli stipendi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso fondata sul giudicato interno, ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito con rigetto delle domande originarie dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi centrali del ricorso dell’ASL, affermando che, dopo il trasferimento dei rapporti al Servizio sanitario nazionale ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008, la disciplina del compenso degli operatori sanitari non poteva più essere ricostruita come mera applicazione dell’art. 53 della legge n. 740/1970 in senso autonomo e avulso dal nuovo assetto; il compenso era invece riconducibile al sistema della contrattazione relativa alla medicina generale e, comunque, soggetto al blocco delle procedure negoziali previsto dalle sopravvenute norme finanziarie. La sentenza d’appello è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando le domande risarcitorie e di rideterminazione del compenso proposte dai lavoratori. Le spese dell’intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
"tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali"
la norma, nel nuovo assetto derivante dal trasferimento al SSN, non legittima una rideterminazione unilaterale del compenso da parte della ASL; il suo richiamo va letto alla luce del regime sopravvenuto e della contrattazione collettiva di settore.
D.P.C.M. 1 aprile 2008
ha disposto il trasferimento ex lege dei rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge n. 740/1970 alle ASL del SSN, prevedendo la prosecuzione della disciplina della legge n. 740/1970 solo fino alla scadenza dei rapporti e, per alcuni rapporti a termine, la proroga di dodici mesi.
art. 2, comma 283, legge n. 244/2007
costituisce la base legislativa dell’intervento regolamentare che ha disciplinato trasferimento e modalità dei rapporti relativi alla sanità penitenziaria.
è la norma fondativa della contrattazione per il personale sanitario convenzionato nel SSN e garantisce l’uniformità del trattamento economico e normativo attraverso convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali.
è richiamato come norma sul blocco delle procedure contrattuali e negoziali, esteso anche ai rapporti convenzionali del SSN.
art. 16, commi 1 e 2, legge n. 111/2011
proroga il blocco delle procedure contrattuali e negoziali richiamato dalla ricorrente.
art. 1, comma 1, D.P.R. n. 122/2013
prolunga il blocco delle procedure negoziali nel settore pubblico e convenzionato.
art. 1, comma 2, D.P.R. n. 122/2013
richiamato dalla Corte per ribadire il blocco delle procedure negoziali relative ai rapporti convenzionali nel SSN.
art. 1, commi 254, 255, 256, legge n. 190/2014
ulteriore conferma del blocco delle procedure negoziali richiamata dalla Corte.
consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 3 Cost.
la Corte ha escluso che vi fosse una violazione del principio di uguaglianza, perché la disciplina del personale transitato è speciale e riconducibile al diverso regime convenzionale.
Massime di principio
- Quando rapporti di lavoro originariamente disciplinati da una normativa speciale vengono trasferiti per legge a un diverso soggetto pubblico e ricondotti a un nuovo assetto ordinamentale, la disciplina del trattamento economico deve essere letta alla luce del regime sopravvenuto e non può essere isolata dal sistema complessivo in cui il rapporto è stato trasposto.
- Il richiamo a una norma speciale che prevedeva la determinazione del compenso non consente, di per sé, di fondare un potere unilaterale dell’ente subentrante quando il nuovo regime rimette la materia alla contrattazione collettiva di settore o comunque la sottopone al blocco delle procedure negoziali stabilito dalla normativa finanziaria sopravvenuta.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza; la censura anche di uno soltanto degli elementi costitutivi della sequenza fatto-norma-effetto impedisce la stabilizzazione dell’intera statuizione e riapre la cognizione sulla norma applicabile e sulla corretta qualificazione giuridica del rapporto.
- In presenza di un trasferimento ex lege di rapporti di lavoro sanitari al SSN, la peculiarità della prestazione resa in ambito penitenziario non giustifica una iperestensione della disciplina previgente oltre i limiti e le scadenze fissati dal decreto attuativo del trasferimento.
- Il blocco delle procedure negoziali per il pubblico impiego e per i rapporti convenzionati del SSN può incidere anche sulla possibilità di rideterminare il compenso di rapporti formalmente riconducibili a discipline speciali, precludendo iniziative unilaterali dell’amministrazione.
- La disparità di trattamento invocata tra categorie di lavoratori non è di per sé decisiva se le categorie sono assoggettate a regimi giuridici differenti, fondati su fonti e meccanismi di determinazione del compenso diversi.
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