Cassazione Civile, Ordinanza n. 26130/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio al 90% di una società di persone, ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La controversia di merito riguardava un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009, fondato sull'imputazione al socio del reddito dichiarato dalla società; la CTR aveva ritenuto irrilevante una dichiarazione integrativa tardiva della società e aveva comunque giudicato implausibili alcune poste di abbattimento del reddito. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 105 c.p.c. e dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la società fosse parte comune e che vi fosse litisconsorzio necessario, sicché l'intervento della società non poteva essere dichiarato inammissibile; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR considerato che l'Ufficio non aveva contestato tempestivamente in primo grado la chiamata in causa della società e la documentazione prodotta; 3) violazione del principio di modificabilità delle dichiarazioni fiscali, richiamando giurisprudenza sulla emendabilità della dichiarazione anche dopo l'avviso di rettifica; 4) omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla ritenuta implausibilità delle poste contabili poste a base della dichiarazione integrativa. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio processuale nella notificazione: il ricorrente aveva prodotto le ricevute di spedizione ma non gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate a entrambi gli intimati, e non aveva fornito giustificazioni o chiesto rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito dei motivi. Ha rilevato che, in caso di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica e dell'instaurazione del contraddittorio richiede il deposito dell'avviso di ricevimento; in mancanza di tale documento, e in assenza di attività difensiva degli intimati, l'impugnazione è inammissibile. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione delle parti intimate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'intervento volontario della società e la comunanza del rapporto giuridico controverso.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in tema di litisconsorzio nel processo tributario, per affermare la necessaria partecipazione della società al giudizio relativo al reddito di partecipazione del socio.
Richiamato dal ricorrente per dedurre che l'Ufficio non avrebbe contestato tempestivamente la chiamata in causa della società e la documentazione prodotta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'omessa motivazione sulla valutazione di implausibilità delle poste contabili.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Indicato dalla CTR come termine oltre il quale la dichiarazione integrativa della società era tardiva e inefficace.
Richiamato dalla Corte per affermare che, nelle notificazioni a mezzo posta, l'avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notifica.
Richiamato dalla Corte in relazione alla raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità sostitutive della notifica.
Richiamato per escludere, nel caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e assenza di difese dell'intimato, la rinnovazione della notificazione.
Richiamato con riferimento alla possibilità di depositare l'avviso di ricevimento fino all'udienza o all'adunanza camerale, anche senza notifica alle altre parti.
Indicato quale termine ultimo, nell'udienza di discussione, per la produzione dell'avviso di ricevimento prima dell'inizio della relazione.
Richiamato per l'analoga scansione temporale nel procedimento camerale in Cassazione.
art. 6, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato per la richiesta all'amministrazione postale del duplicato dell'avviso di ricevimento smarrito o non ricevuto.
Richiamato dalla Corte nel passaggio in cui menziona la rimessione in termini del difensore che non abbia ricevuto l'avviso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, il deposito della sola ricevuta di spedizione non è sufficiente: ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e dell'instaurazione del contraddittorio è necessario produrre l'avviso di ricevimento, o il suo duplicato in caso di smarrimento o distruzione.
- Se il ricorrente non deposita l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione e gli intimati non svolgono attività difensiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non consente, di regola, la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte chieda tempestivamente rimessione in termini dimostrando documentalmente di essersi attivata per ottenere il duplicato.
- Nel giudizio di legittimità le censure di merito relative alla qualificazione delle poste fiscali o alla motivazione della decisione restano assorbite se manca la valida instaurazione del contraddittorio per difetto di prova della notifica.
- La dichiarazione integrativa fiscale tardiva, quando oltrepassi il termine normativamente previsto, può essere ritenuta inefficace ai fini della rettifica del reddito accertato.
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