Cassazione Civile, Ordinanza n. 32139/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasportatore)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da una cooperativa che gestisce veicoli adibiti a noleggio con conducente avverso alcuni verbali di accertamento elevati per circolazione in zona a traffico limitato e/o su corsia preferenziale senza la prescritta autorizzazione. In primo grado l'opposizione è stata rigettata e il rigetto è stato confermato in appello. In cassazione la cooperativa ha dedotto, con tre motivi, la violazione della disciplina sul servizio NCC: con i primi due ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto applicabili fonti regolamentari e provvedimenti amministrativi comunali senza considerare che, all'epoca dei fatti contestati, la disciplina speciale dell'art. 5-bis della l. n. 21/1992 non era efficace per effetto della sospensione legislativa intervenuta, sicché la materia doveva essere ricondotta alla disciplina originaria della legge quadro, la quale non prevedeva l'obbligo contestato nei termini ritenuti dal giudice di merito. Ha inoltre censurato la decisione perché il giudice d'appello, pur riconoscendo l'equiparabilità del servizio NCC ai taxi quanto all'uso di corsie preferenziali e accesso alle ZTL, aveva respinto l'impugnazione senza verificare se il regolamento comunale imponesse effettivamente gli adempimenti ritenuti violati. Con il terzo motivo ha dedotto un vizio nella liquidazione delle spese di lite, per mancanza di specificazione delle voci e per importo superiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione dei parametri forensi invocati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo relativo alle spese, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Firenze in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia verificando, alla luce della disciplina speciale e della normativa comunale effettivamente vigente e applicabile al momento dei fatti, se le condotte contestate integrassero o meno illecito. La Corte non ha deciso nel merito la sanzione, ma ha censurato la sentenza impugnata per non avere verificato il contenuto del regolamento comunale e per non avere correttamente coordinato la normativa statale sulla circolazione dei mezzi NCC con quella comunale.
Norme richiamate
art. 5-bis, legge 15 gennaio 1992, n. 21
La disciplina speciale sul servizio NCC è stata richiamata come fonte che, nel periodo considerato, non operava nella versione ritenuta dal ricorrente per effetto della sospensione legislativa; la Corte ne ha ricostruito il rapporto con la legge quadro e con la potestà regolamentare comunale.
art. 9, comma 3, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19
Norma di interpretazione autentica che ha sospeso l'efficacia delle disposizioni introdotte dalla riforma del 2008 fino al 31 dicembre 2017, poi ulteriormente prorogata.
art. 1, comma 1136, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Ha confermato la sospensione dell'efficacia delle disposizioni della riforma NCC per l'anno 2018.
art. 17, comma 133-bis, l. n. 127 del 1997
Richiamato dalla sentenza impugnata e censurato dalla ricorrente come base della regolazione e del controllo elettronico degli accessi.
Richiamato quale fonte secondaria collegata al controllo elettronico degli accessi alle aree regolamentate.
provvedimento dirigenziale 2015/M/09085 del 27 agosto 2015
Atto amministrativo richiamato per l'abilitazione tramite telepass o permessi giornalieri, ma la Corte rileva che il giudice di merito non ha verificato l'effettiva base regolamentare comunale.
ordinanza 2011/M/04192
Atto amministrativo richiamato nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 7 del Codice della Strada
Norma generale sulla circolazione stradale evocata nel confronto con la disciplina speciale NCC.
art. 11, legge 15 gennaio 1992, n. 21
La Corte lo interpreta nel senso che consente ai comuni di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio e di stabilire limiti o condizioni alla circolazione e all'accesso alle ZTL, coordinando la libera circolazione con la potestà regolamentare locale.
art. 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21
Richiamato per ricostruire la disciplina originaria del servizio NCC e il suo stazionamento nelle rimesse.
art. 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21
Richiamato nel passaggio relativo all'assetto complessivo della disciplina dei trasporti non di linea.
art. 5, lett. b), legge 15 gennaio 1992, n. 21
Rinvia ai comuni la definizione delle modalità di svolgimento del servizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato nel terzo motivo in tema di parametri forensi e liquidazione delle spese.
art. 1, 3 e 4 Cost.
Evocati, nel richiamo alla precedente giurisprudenza, per escludere che la regolamentazione comunale dei transiti NCC violi i principi costituzionali.
Massime di principio
- Nel periodo in cui l'efficacia delle disposizioni introdotte dalla riforma del servizio NCC è sospesa dal legislatore, resta applicabile la disciplina originaria della legge quadro del 1992, che non deve ritenersi abrogata ma soltanto integrata dalla riforma sospesa.
- La potestà regolamentare del comune può legittimamente disciplinare, nei limiti della legge quadro, le modalità di svolgimento del servizio NCC e imporre condizioni per l'accesso alle ZTL o l'uso di corsie preferenziali; il giudice di merito deve verificare in concreto l'esistenza e il contenuto del regolamento comunale applicabile.
- La verifica della legittimità della sanzione per transito in ZTL da parte di un operatore NCC richiede il coordinamento tra legge statale, eventuali norme speciali sospese e regolazione comunale concreta, non essendo sufficiente il mero richiamo a provvedimenti amministrativi secondari se manca l'accertamento della base normativa vigente.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare la disciplina regolamentare concretamente applicabile e si fonda solo su atti amministrativi senza verificare la catena normativa primaria, la decisione è viziata per falsa applicazione di legge.
- Il motivo sulle spese resta assorbito quando la cassazione è disposta per l'accoglimento dei motivi di merito che impongono un nuovo esame della controversia.
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