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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04845/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, come sopravvenienza attiva ai fini IRES e IRAP per il 2007, l'importo corrispondente a un debito verso i soci iscritto in bilancio per finanziamenti infruttiferi erogati in anni precedenti, ritenendo insufficiente la documentazione giustificativa dell'operazione. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, valorizzando la produzione di copie di assegni e estratti conto del socio finanziatore e ritenendo irrilevanti la mancata delibera assembleare e la mancata forma scritta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 88, comma 1, TUIR, degli artt. 39, comma 1, lett. b) e c), e 40 del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la contribuente non aveva provato la causa dei flussi finanziari e che l'assenza di giustificazione consentiva di presumere ricavi in nero, con conseguente inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure introducevano una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella esaminata dalla CTR, la quale si era pronunciata sulla specifica contestazione formulata nell'avviso di accertamento, incentrata sulla pretesa incertezza/realtà delle operazioni di finanziamento per mancata documentazione della tracciabilità, della delibera, dell'atto scritto e della disponibilità delle somme del socio. La Corte ha inoltre osservato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione dell'atto impositivo e che la causa petendi dell'Ufficio resta quella contenuta nell'atto, sicché non sono ammissibili nuove giustificazioni della pretesa in sede di giudizio. È stato poi richiamato il principio per cui la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre il cattivo apprezzamento delle prove non integra di per sé tale vizio; quanto all'art. 2729 c.c., la censura richiede una specifica critica alla sussunzione dei fatti nei requisiti della presunzione, critica che nel caso concreto mancava. Nessuna statuizione sulle spese, perché la società non ha svolto difese. È stato altresì dato atto della soccombenza dell'Amministrazione, con conseguenze sul contributo unificato secondo la disciplina speciale richiamata in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 1, T.U.I.R.

    La Corte richiama la norma come base della ripresa a tassazione di una sopravvenienza attiva, ma non ne offre una lettura sostanziale alternativa; il punto decisivo è che la censura dell'Ufficio non era coerente con la motivazione dell'avviso e con l'oggetto del giudizio.

  • art. 39, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come parametro della contestazione fiscale e della ricostruzione induttiva dei redditi, ma la Corte osserva che la diversa giustificazione della pretesa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Citato nel motivo dell'Agenzia come norma richiamata a sostegno della ripresa, senza autonoma elaborazione interpretativa nel provvedimento.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione della norma sulle presunzioni è deducibile solo se il giudice di merito sussuma fatti non rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; in mancanza di una specifica critica alla sussunzione, la censura non è ammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce il relativo onere alla parte sbagliata; il cattivo apprezzamento delle prove non integra, da solo, il vizio denunciabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio evocato per denunciare la violazione di legge; la Corte precisa però che la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare l'ambito del sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi, distinto dal mero cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere che un vizio motivazionale diverso dall'anomalia costituzionalmente rilevante possa trasformarsi in violazione di legge.

  • art. 1350 c.c.

    Citato dalla CTR per affermare che la forma scritta non era necessaria per la validità del finanziamento soci, in quanto non rientrava tra gli atti per i quali la legge richiede tale forma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la pretesa dell'Ufficio resta circoscritta all'atto impositivo impugnato: non è ammissibile in sede di giudizio, e a maggior ragione in cassazione, sostituire alla causa petendi originaria una diversa giustificazione della ripresa.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; se la doglianza mira solo a contestare la valutazione delle prove, il motivo non integra violazione di legge.
  • La censura ex art. 2729 c.c. richiede una specifica critica alla sussunzione dei fatti concreti nei requisiti della presunzione semplice; non basta affermare in astratto l'inadeguatezza dell'impianto presuntivo.
  • Nel giudizio di cassazione la parte ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; sono inammissibili motivi che introducano fatti o argomenti estranei al perimetro della decisione di merito.
  • Ai fini della qualificazione del finanziamento soci in una s.r.l., rileva la sua contabilizzazione nel bilancio e la documentazione idonea a renderne opponibile l'esistenza ai terzi; la mancanza di una specifica forma legale non è di per sé decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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