Cassazione Civile, Ordinanza n. 01269/2025 del 19/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un atto di irrogazione di sanzione per l’anno 2011, emesso dall’Agenzia delle Dogane in materia di accise sull’energia elettrica, sul presupposto che la società avesse indebitamente fruito dell’esenzione prevista per gli autoproduttori di energia ex art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995. Secondo l’Amministrazione, la società non poteva considerarsi autoproduttrice perché non esercitava una propria officina di produzione, avendo acquisito l’energia prodotta da altri, e perché la destinava ai consorziati o la rivendeva a terzi. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia dichiarandolo inammissibile per genericità e, comunque, aveva ritenuto la società riconducibile alla nozione di autoproduttore. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto aspecifici i motivi di appello; con il secondo, violazione delle norme sull’autoproduzione di energia e sulla natura consortile della società. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulle eccezioni svolte in appello e nullità della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che l’appello dell’Agenzia fosse specifico a sufficienza e che la CTR avesse erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame; ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della società, rilevando che la motivazione della CTR sull’inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di petitum costituiva una ratio decidendi specifica, non scalfita dal ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
norma richiamata per definire il regime di esenzione sulle accise dell’energia elettrica spettante agli autoproduttori; la Corte non decide nel merito su tale disciplina perché assorbe il relativo motivo
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
l’appello tributario è inammissibile solo in mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici; la specificità può ricavarsi anche dal contenuto complessivo dell’atto e va interpretata restrittivamente trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla tutela
l’impugnazione deve indicare chiaramente questioni e punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare la sentenza di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione
richiamato in parallelo all’art. 342 c.p.c. per il contenuto necessario dell’atto di appello e la sua funzione di revisio prioris instantiae
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamo al vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso principale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamo al vizio processuale dedotto con il ricorso incidentale
invocato dalla società per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la sentenza conteneva una pronuncia espressa sull’inammissibilità
invocato per giustificare un’interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l’accesso alla giustizia
Massime di principio
- Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va dichiarata solo quando l’atto non consenta di individuare, neppure implicitamente dal suo complesso, le questioni devolute e le critiche mosse alla sentenza di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né la stesura di un autonomo progetto di sentenza, ma esige una chiara individuazione delle ragioni di censura e una parte argomentativa che confuti la decisione impugnata.
- Poiché l’inammissibilità dell’impugnazione è norma eccezionale e limita l’accesso alla tutela giurisdizionale, la sua interpretazione deve essere restrittiva.
- Se il giudice d’appello dichiara inammissibile un gravame ma svolge anche considerazioni sul merito, queste ultime restano argomentazioni ad abundantiam e non costituiscono autonoma ratio decidendi impugnabile.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza che ha dichiarato inammissibile un’impugnazione deve censurare innanzitutto la statuizione di inammissibilità, perché è quella la vera ratio della decisione; il merito eventualmente esaminato in via ipotetica è giuridicamente irrilevante.
- La doglianza di omessa pronuncia è incompatibile con una sentenza che abbia comunque reso una decisione espressa sul punto controverso, anche se sfavorevole alla parte e motivata in modo sintetico.
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