Cassazione Civile, Ordinanza n. 01135/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo relativa a imposte di successione, ipocatastali e INVIM 1992, oltre accessori. La contribuente ha impugnato la cartella deducendone la nullità per difetto di motivazione, sia in via totale sia con riferimento agli interessi, perché l’atto riportava solo riferimenti sintetici alle sentenze tributarie presupposte e non esplicitava i criteri di calcolo degli interessi. Ha inoltre contestato la mancata/errata indicazione del responsabile del procedimento e, con il quarto motivo, la regolazione delle spese di lite, assumendo che il giudice di rinvio non potesse liquidarle in modo frazionato per gradi e che dovessero essere valutate sull’esito complessivo della controversia. L’agente della riscossione, nel controricorso e ricorso incidentale, ha sostenuto che la cartella fosse valida anche quanto agli interessi, perché riferiti a sentenze tributarie e a tassi legali conoscibili, e che l’indicazione del responsabile fosse sufficiente.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale e anche il ricorso incidentale dell’agente della riscossione. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso principale, limitatamente alla regolazione delle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo in relazione alle spese di lite e ha disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio, valorizzando il criterio dell’esito complessivo e unitario della controversia, che vedeva soccombenza reciproca su questioni diverse e accoglimento solo parziale del ricorso principale su profilo marginale.
Norme richiamate
La cartella, quando funge da primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente, deve essere motivata in modo idoneo a consentire il controllo della pretesa, ma la motivazione può essere anche per relationem a un atto presupposto conosciuto dal contribuente.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la Corte ha escluso la motivazione apparente del giudice di rinvio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È violato solo in presenza di assenza o mera apparenza della motivazione; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente.
Nel giudizio proposto contro l’agente della riscossione non ricorre litisconsorzio necessario con l’ente creditore; l’agente può chiamare in causa l’ente per andare esente da responsabilità.
art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973
Richiamato dall’agente della riscossione per sostenere la riferibilità degli interessi alla mora; la Corte ha però ritenuto necessaria in cartella l’indicazione della tipologia e del criterio normativo degli interessi.
Richiamato nel ricorso incidentale come possibile base degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; la Corte ha ribadito che, quando gli interessi sono richiesti in cartella, devono essere comprensibili per tipologia e base normativa.
Le spese devono seguire la soccombenza, ma la loro liquidazione deve avere riguardo all’esito complessivo del giudizio e non ai singoli gradi in modo frazionato.
Consente la compensazione delle spese nei casi previsti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretto compensare l’intero giudizio in considerazione dell’esito complessivo della lite.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Poiché i tributi erano stati già definiti con sentenze tributarie, la loro debenza non poteva più essere rimessa in discussione nel giudizio di impugnazione della cartella, che riguardava soprattutto gli accessori.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente, essa deve avere una motivazione assimilabile a quella di un atto impositivo, tale da consentire la verifica della pretesa e la difesa, anche mediante richiamo per relationem a un atto presupposto già conosciuto e identificabile.
- La motivazione per relationem della cartella è sufficiente se l’atto richiama con precisione gli estremi dell’atto o della sentenza presupposta e consente al destinatario di individuare senza difficoltà il titolo della pretesa; non è necessaria la riproduzione integrale del contenuto dell’atto presupposto.
- Quando il vizio motivazionale riguarda soltanto una componente autonoma della pretesa, come gli interessi, la sanzione è la nullità parziale dell’atto limitatamente a tale voce, in applicazione del principio di conservazione dell’atto per la parte non inficiata.
- In materia di interessi richiesti in cartella, la motivazione deve consentire di comprendere almeno la tipologia degli interessi, la norma o il criterio normativo applicato e la decorrenza; la mera indicazione dell’importo, senza base di calcolo intelligibile, può determinare l’invalidità della sola pretesa accessoria.
- Nel giudizio di rinvio la liquidazione delle spese deve essere effettuata guardando all’esito unitario e complessivo della controversia, che resta un unico processo; non è corretto frammentare la soccombenza per singoli gradi in modo autonomo.
- Nel contenzioso tra contribuente e agente della riscossione non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario con l’ente impositore; l’agente, se intende evitare le conseguenze della lite, può chiamare in causa l’ente creditore nei modi previsti dalla disciplina speciale.
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