Cassazione Civile, Ordinanza n. 14635/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il 18.10.2010 tra una società della distribuzione e una lavoratrice. I giudici di merito hanno dichiarato la nullità del termine apposto al contratto, ritenendo che, pur essendo la causale formalmente specifica, la datrice di lavoro non avesse provato in fatto l’esistenza delle ragioni addotte per l’assunzione a termine; perciò è stato ordinato il ripristino del rapporto e riconosciuta un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte d’appello avesse travisato le prove e ignorato la circostanza delle vendite promozionali programmate, e che quindi le causali del termine fossero effettivamente sussistenti; con il secondo ha contestato la quantificazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, invocando i criteri dell’art. 8 L. 604/1966.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme, mentre le ulteriori doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non coglievano la ratio decidendi, fondata non sulla genericità della causale, ma sulla mancata prova, da parte della datrice di lavoro, dell’effettiva sussistenza delle ragioni organizzative addotte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d’appello non aveva deciso nel merito sulla congruità dell’indennità, ma aveva reputato generico e quindi inammissibile il relativo motivo di appello; il ricorso avrebbe dovuto censurare tale statuizione processuale e non la norma sostanziale sulla misura dell’indennizzo. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato e non sono state liquidate spese per la tardività del controricorso.
Norme richiamate
art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001
La Corte rileva che i principi sulla specificità delle ragioni giustificative del termine non erano pertinenti alla ratio della decisione di merito, che si fondava invece sulla mancata prova in fatto delle causali addotte.
art. 2, d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
La deduzione di travisamento della prova è stata considerata, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione.
La Corte osserva che la ricorrente non ha chiarito in che modo la norma sull’interrogatorio non formale sarebbe stata violata.
Il canone dell’interpretazione della comune intenzione delle parti è stato ritenuto inconferente, perché la causa decidendi non riguardava l’interpretazione della volontà contrattuale ma la prova dell’esistenza in fatto delle ragioni del termine.
Il motivo è inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso.
La ricorrente ha formalmente dedotto violazione di legge, ma le doglianze non colpivano la ratio decidendi e tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
La censura è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d’appello non si era pronunciata nel merito sulla quantificazione dell’indennità, limitandosi a dichiarare generico il motivo di appello.
Richiamato come parametro di quantificazione dell’indennità, ma la relativa doglianza non era rivolta contro la corretta statuizione processuale della Corte territoriale.
Il ricorso avrebbe dovuto censurare la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello per difetto di specificità.
Richiamato per il termine di notificazione del controricorso, ritenuto tardivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda sulla mancata prova in fatto delle ragioni giustificatrici del contratto a termine, è inconferente censurare solo la pretesa genericità della causale o l’interpretazione della volontà contrattuale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché l’apprezzamento del materiale istruttorio spetta ai giudici di merito.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando ricorre una doppia conforme tra primo e secondo grado.
- Se la Corte d’appello dichiara inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve censurare tale statuizione processuale e non limitarsi a contestare la norma sostanziale richiamata nel motivo dichiarato generico.
- La deduzione di violazione di legge deve misurarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione poggia su una ragione processuale o probatoria diversa da quella assunta dal ricorrente, la censura è inidonea.
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