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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28711/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un ex socio accomandante di una s.a.s., per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione ai fini IRPEF un maggior reddito di partecipazione emerso da una verifica della Guardia di finanza sulla società, ormai cessata. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma in appello la CTR della Puglia aveva riformato la decisione, ritenendo che il socio accomandante, pur formalmente tale, si fosse reso partecipe di condotte evasive e avesse indebitamente goduto dei vantaggi fiscali connessi al reddito societario, con conseguente applicazione della disciplina della cancellazione della società e della trasparenza fiscale ex art. 5 TUIR. Contro la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere la CTR ritenuto non provata la sua estraneità alla gestione sociale e distribuiti i maggiori utili, nonostante l'Ufficio non avesse dimostrato né contestato atti di amministrazione da parte sua e nonostante la produzione documentale offerta in giudizio; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986, per avere la CTR applicato la trasparenza fiscale e imputato il maggior reddito di partecipazione senza adeguata motivazione sulla pretesa non provata partecipazione del ricorrente alla gestione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure investivano la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto, ambito riservato al giudice di merito, senza evidenziare un reale vizio di legittimità; ha inoltre ribadito che il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione difensiva incompatibile con la soluzione adottata. Ha dichiarato parimenti inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto e non a denunciare un omesso esame di fatti storici decisivi specificamente indicati nel rispetto degli artt. 366 e 369 c.p.c. Non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate, non è stata pronunciata condanna alle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere prospettata come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha espresso una motivazione logica e adeguata sugli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 116 c.p.c.

    Non impone al giudice di dare conto dell'esame di tutte le prove o di tutte le tesi delle parti, essendo sufficiente l'indicazione concisa degli elementi posti a base della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di fatti storici decisivi, non per sollecitare un nuovo giudizio sul merito o sulle risultanze istruttorie.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i fatti storici decisivi su cui fonda la censura.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    È necessaria la puntuale produzione e indicazione degli atti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Richiamato come base della trasparenza fiscale dei redditi prodotti in forma associata, con imputazione ai soci del reddito della società.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato dalla CTR in relazione alla cancellazione della società e alla responsabilità conseguente alla cessazione del soggetto societario.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia valorizzato alcune prove e trascurato altre, purché abbia motivato in modo logico e sufficiente sul quadro fattuale ritenuto decisivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente dedotto; non è ammesso per contestare la mera valutazione degli elementi istruttori.
  • Il giudice di merito è libero di fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni argomento incompatibile con la decisione adottata, purché la motivazione consenta di comprendere la ratio della statuizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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