Cassazione Civile, Ordinanza n. 32917/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di fondi rustici da parte del proprietario a favore di un terzo senza previa denuntiatio alla società agricola confinante. La società attrice chiedeva l’accertamento del proprio diritto di prelazione agraria, la declaratoria di nullità della vendita, la sostituzione ex tunc nella posizione dell’acquirente, il trasferimento del fondo per il prezzo indicato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo che una società di capitali non rientrasse tra i soggetti legittimati alla prelazione agraria. In cassazione la società ricorrente proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione delle norme sulla prelazione agraria e sulla figura dell’imprenditore agricolo professionale, sostenendo che la disciplina introdotta dalle riforme dell’impresa agricola e dal d.l. n. 154/2016 avesse esteso il diritto anche alle società di capitali che possiedano i requisiti richiesti; con il secondo lamentava violazione dell’art. 2697 c.c. e omessa considerazione delle eccezioni sostanziali della convenuta, sostenendo che il giudice di merito avesse deciso senza espletare l’istruttoria necessaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché la ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato, unitamente alla copia autentica della sentenza, la relata di notifica. La mancanza non è stata sanata né dalla produzione della controricorrente né dalla prova di resistenza, né con successivo deposito ex art. 372 c.p.c. La Corte ha comunque osservato che, anche a prescindere dall’improcedibilità, il ricorso sarebbe stato infondato: il primo motivo perché la prelazione agraria è prevista solo per ipotesi tassative e la normativa vigente non la estende alle società agricole di capitali; il secondo perché il giudice di merito può trattenere la causa in decisione senza istruttoria quando ritiene le prove superflue o irrilevanti e non vi è erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. come regola di riparto dell’onere probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La prelazione agraria del proprietario confinante è disciplinata in modo tassativo e di stretta interpretazione.
art. 7, comma 2-bis, l. 817/1971
L’estensione della prelazione ai confinanti imprenditori agricoli professionali non comporta un’apertura indiscriminata alle società di capitali.
La disciplina della prelazione agraria resta norma eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004
Le società di capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma, ma ciò non implica automaticamente il diritto di prelazione agraria.
art. 2, comma 3, d.lgs. 99/2004
Sono richiamate le società di persone agricole ai fini dell’estensione della disciplina, non le società di capitali.
La normativa considera imprenditori agricoli alcune cooperative agricole al ricorrere di specifici requisiti, senza includere le società di capitali.
La violazione dell’articolo si configura solo se il giudice di merito attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie in fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Se il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositarne copia autentica con la relata; la mancanza rende improcedibile il ricorso.
La successiva produzione non sana l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c. quando il ricorrente abbia dichiarato la notificazione della sentenza.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale previsto dalla norma.
La notificazione della sentenza rileva ai fini del termine breve di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Le ipotesi di prelazione e riscatto agrario costituiscono un numero chiuso e non possono essere ampliate in via estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- L’estensione della prelazione agraria a talune figure di imprenditore agricolo professionale o a specifiche società agricole non consente di includere automaticamente le società di capitali, in mancanza di una previsione normativa espressa.
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione del ricorrente di aver notificato la sentenza impugnata impone il deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza con la relativa relata di notifica; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non è sanata dal fatto che la notifica del ricorso consenta di dedurre la tempestività dell’impugnazione, né da un successivo deposito tardivo.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito o male attribuito l’onere della prova; non basta contestare la valutazione di superfluità o irrilevanza delle prove richieste.
- Rientra nel potere del giudice di merito dichiarare la causa matura per la decisione senza istruttoria quando le questioni sono solo di diritto, i fatti sono già documentalmente provati o le prove richieste sono inammissibili, irrilevanti o superflue.
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