Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37984/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

L'Istituto ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale del primo grado, aveva escluso la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta da un'avvocata nell'anno 2011, ritenendo decisivo il solo fatto che il reddito Irpef fosse inferiore a euro 5.000. L'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sull'obbligo di iscrizione del professionista, sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di accertare il presupposto decisivo dell'abitualità dell'esercizio della professione, requisito che rende irrilevante la soglia reddituale; quest'ultima rileva soltanto per l'attività autonoma occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo fondandosi soltanto sul reddito inferiore a 5.000 euro, senza verificare previamente se l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità oppure di occasionalità. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va accertato verificando in primo luogo se l'attività sia svolta con carattere di abitualità; solo in tale caso la soglia reddituale non costituisce criterio decisivo.
  • La percezione di un reddito inferiore a euro 5.000 non esclude automaticamente l'obbligo contributivo se l'attività libero-professionale è abituale; quel limite ha rilievo soprattutto per le prestazioni autonome occasionali.
  • L'accertamento dell'abitualità è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici presuntivi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, ma nessun elemento isolato ha valore conclusivo ex se.
  • La decisione di merito è censurabile quando ometta di verificare il presupposto fattuale decisivo dell'abitualità e fondi l'esclusione della contribuzione su un solo dato reddituale contingente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.