Cassazione Civile, Ordinanza n. 37984/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
L'Istituto ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale del primo grado, aveva escluso la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta da un'avvocata nell'anno 2011, ritenendo decisivo il solo fatto che il reddito Irpef fosse inferiore a euro 5.000. L'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sull'obbligo di iscrizione del professionista, sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di accertare il presupposto decisivo dell'abitualità dell'esercizio della professione, requisito che rende irrilevante la soglia reddituale; quest'ultima rileva soltanto per l'attività autonoma occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo fondandosi soltanto sul reddito inferiore a 5.000 euro, senza verificare previamente se l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità oppure di occasionalità. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dall'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia dei 5.000 euro non è il criterio decisivo quando l'attività è abituale.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Richiamato quale norma pertinente alla disciplina contributiva della Gestione separata.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Richiamato quale norma pertinente alla professione forense e al relativo quadro di iscrizione previdenziale.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
Richiamato quale norma pertinente al sistema previdenziale dei professionisti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
Citato per la procedura camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va accertato verificando in primo luogo se l'attività sia svolta con carattere di abitualità; solo in tale caso la soglia reddituale non costituisce criterio decisivo.
- La percezione di un reddito inferiore a euro 5.000 non esclude automaticamente l'obbligo contributivo se l'attività libero-professionale è abituale; quel limite ha rilievo soprattutto per le prestazioni autonome occasionali.
- L'accertamento dell'abitualità è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici presuntivi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, ma nessun elemento isolato ha valore conclusivo ex se.
- La decisione di merito è censurabile quando ometta di verificare il presupposto fattuale decisivo dell'abitualità e fondi l'esclusione della contribuzione su un solo dato reddituale contingente.
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