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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00976/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

Un procuratore regionale contabile ha citato dinanzi alla Corte dei conti un funzionario di Anas S.p.A. e altri soggetti, oltre alla società, chiedendo il risarcimento del danno erariale per danno all'immagine conseguente a fatti di corruzione oggetto di patteggiamento penale nell'ambito di un'indagine relativa a episodi avvenuti nel 2018-2019. Il funzionario ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario e non alla Corte dei conti, perché il trasferimento della totalità delle azioni di Anas S.p.A. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e il testo unico delle società pubbliche avrebbero ricondotto la società nell'alveo privatistico. Il procuratore regionale ha invece sostenuto la giurisdizione contabile, valorizzando la natura pubblicistica sostanziale di Anas S.p.A., concessionaria di rete stradale e autostradale di interesse nazionale, e la permanenza del relativo speciale statuto legale. La Corte di cassazione ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale su Anas S.p.A., ritenendo che il trasferimento azionario del 2017 avesse rilievo solo formale e non avesse mutato la natura sostanzialmente pubblica della società; ha quindi affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di responsabilità erariale per danno all'immagine proposta nei confronti del dipendente.

La decisione

Il regolamento di giurisdizione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice contabile, ritenendo che Anas S.p.A. conservi connotati essenziali di ente pubblico per il suo speciale regime legale, non incisi in modo sostanziale dal trasferimento dell'intero pacchetto azionario a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. né dal testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ne consegue che l'azione di responsabilità erariale promossa per il danno all'immagine subito dalla società rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una società formalmente azionaria conserva uno speciale statuto legale che ne esprima la derivazione pubblicistica, il mero trasferimento della totalità delle partecipazioni sociali a un'altra società del gruppo non basta, di per sé, a mutarne la natura sostanziale.
  • Ai fini della giurisdizione in materia di responsabilità erariale, occorre guardare non alla sola veste societaria, ma all'insieme degli indici normativi che rivelano se l'ente continui a operare come sostanziale ente pubblico.
  • Il danno all'immagine subito da un ente che conservi natura pubblicistica sostanziale può essere fatto valere dinanzi alla Corte dei conti nei confronti dei dipendenti o organi responsabili.
  • Il testo unico delle società a partecipazione pubblica non può essere interpretato in modo da abrogare implicitamente la disciplina generale della responsabilità contabile per i dipendenti di società che, per speciale statuto, restino qualificabili come enti pubblici sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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