Cassazione Civile, Ordinanza n. 34238/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici specialisti che avevano frequentato scuole di specializzazione tra gli anni accademici 2002/2003 e 2005/2006 (uno di essi anche 2004/2005-2005/2006), lamentavano di avere percepito, in base al d.lgs. n. 257 del 1991, una borsa di studio inferiore rispetto alla "adeguata remunerazione" prevista dalle direttive comunitarie e dal successivo sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999. Chiedevano quindi, in via principale, l'accertamento del diritto alla remunerazione adeguata e la condanna solidale delle amministrazioni al pagamento delle differenze economiche e dei contributi; in subordine, il risarcimento del danno parametrato alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo il nuovo sistema del d.lgs. n. 368 del 1999; in ulteriore subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, nella parte in cui differiva l'entrata in vigore del nuovo regime al 2006/2007. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione della direttiva 93/16/CEE e omesso rilievo del contrasto dell'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999 con il diritto UE, per il differimento dell'applicazione del nuovo regime retributivo; 2) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 e dell'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, per avere escluso il diritto agli aumenti di indicizzazione e alla rideterminazione triennale della borsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente i due motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già coperta da giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha ribadito che la direttiva 93/16/CEE non aveva carattere innovativo rispetto alle direttive precedenti, ma era meramente compilativa e di coordinamento; che l'Italia aveva già adempiuto all'obbligo di garantire una adeguata remunerazione con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; che il d.lgs. n. 368 del 1999, con il nuovo contratto di formazione specialistica, è entrato in vigore solo dall'anno accademico 2006/2007 e rappresenta una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non imposta dal diritto UE e non applicabile retroattivamente. Ha inoltre confermato che per gli anni accademici anteriori al 2006/2007 la borsa di studio non era soggetta né a indicizzazione né ad adeguamento triennale, per effetto del blocco legislativo del finanziamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il ricorso è inammissibile quando le questioni dedotte sono già risolte da orientamento consolidato della Corte
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
ha attuato le direttive europee prevedendo una borsa di studio per i medici specializzandi; per gli anni considerati non spettano indicizzazione e adeguamento triennale per effetto del blocco legislativo
art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999
ha differito l'applicazione del nuovo regime del contratto di formazione specialistica all'anno accademico 2006/2007; il differimento rientra nella discrezionalità legislativa
artt. 37-42 d.lgs. n. 368 del 1999
introducono il contratto annuale di formazione specialistica e il relativo trattamento economico
art. 25 e Allegato I, punto 1, direttiva 93/16/CEE
non impongono una disciplina innovativa sulla misura della remunerazione rispetto alle precedenti direttive
direttiva 75/362/CEE
fa parte del quadro comunitario già attuato dal d.lgs. n. 257 del 1991
direttiva 75/363/CEE
fa parte del quadro comunitario già attuato dal d.lgs. n. 257 del 1991
direttiva 82/76/CEE
ha introdotto l'obbligo di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi, attuato dal d.lgs. n. 257 del 1991
direttiva 93/16/CEE
è una codificazione e sistematizzazione delle direttive precedenti, priva di portata innovativa sulla misura dei compensi
art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 432 del 1992
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità del blocco degli aumenti, ma ritenuto non idoneo a fondare il diritto invocato
art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per l'adeguamento richiesto
art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002
ha confermato il blocco del meccanismo di indicizzazione e rideterminazione triennale delle borse di studio
consente la condanna equitativa per lite temeraria o abuso del processo, applicata ai ricorrenti soccombenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specialisti vanno lette in modo coordinato: quando la direttiva successiva è meramente compilativa e non introduce nuovi parametri sulla misura della remunerazione, non può fondare pretese di adeguamento economico diverse da quelle già soddisfatte dalla normativa interna previgente.
- L'adeguata remunerazione richiesta dal diritto UE non coincide con un importo predeterminato dal legislatore europeo: la determinazione concreta della soglia è rimessa agli Stati membri, nei limiti della loro discrezionalità e delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- Il differimento dell'entrata in vigore di una disciplina più favorevole, ove espressione di scelta discrezionale del legislatore nazionale e non imposto da un obbligo eurounitario, non integra di per sé violazione del principio di uguaglianza né giustifica l'applicazione retroattiva della normativa successiva a rapporti già esauriti.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici anteriori all'operatività del nuovo contratto di formazione specialistica, resta applicabile la disciplina previgente, con esclusione della pretesa a una retroazione del regime più favorevole introdotto successivamente.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata in senso contrario alla pretesa azionata, il ricorso per cassazione che riproponga le medesime questioni è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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