Cassazione Civile, Ordinanza n. 36156/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda)
La controversia
La vicenda trae origine da una precedente controversia di lavoro in cui una lavoratrice aveva chiesto l'accertamento della violazione del divieto di interposizione di manodopera, la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società committente e la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d'appello aveva rigettato le domande e la Cassazione, con ordinanza n. 21174/2021, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che i motivi sollevati mirassero in realtà a contestare la valutazione di merito dei fatti e rilevando anche un difetto di specificità. Con il successivo ricorso per revocazione la lavoratrice ha dedotto un errore di percezione della Corte di cassazione: secondo la ricorrente, nel precedente ricorso per cassazione non era stata censurata una mera valutazione di fatto, ma l'apparenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello, nonché il fatto che la decisione si sarebbe fondata su circostanze non accertate in giudizio. Ha quindi sostenuto che l'ordinanza impugnata avrebbe male compreso il contenuto dei motivi e dell'oggetto del ricorso, configurando un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la precedente ordinanza aveva deciso su tutti i motivi di ricorso e la censura mossa dalla ricorrente riguardava, in realtà, la valutazione e l'interpretazione del contenuto del ricorso precedente, dunque un errore di giudizio e non una svista percettiva. La Corte ha inoltre affermato che il ricorso era inammissibile e che tale rilievo assorbente esimeva dall'esaminare la decisività dell'asserito errore. Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della società resistente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 1369 del 1960, art. 1
Richiamata nella precedente controversia come divieto di intermediazione e interposizione nella prestazione di manodopera, ma non oggetto di decisione nel giudizio di revocazione.
Invocato dalla ricorrente nel precedente ricorso per cassazione come norma asseritamente violata nella motivazione della sentenza d'appello.
Invocato quale norma la cui violazione sarebbe stata dedotta nel precedente ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in sostanza a contestare l'accertamento di fatto.
Invocato nel precedente ricorso; la Corte di cassazione ha ricondotto la doglianza a una critica alla valutazione delle risultanze di merito.
Richiamato nel precedente ricorso in relazione alla qualificazione del rapporto contrattuale e alla pretesa interposizione di manodopera.
art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato nel precedente ricorso nell'ambito della dedotta violazione della disciplina sull'interposizione/appalto di servizi.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato nel precedente ricorso nell'ambito della disciplina dell'appalto e della responsabilità del committente, ma non decisivo nel giudizio di revocazione.
La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione della norma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto ai limiti dell'anomalia motivazionale delineati dalle Sezioni Unite.
Costituisce la base normativa della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
L'errore revocatorio rilevante è solo l'errore di fatto percettivo, non quello valutativo o interpretativo; la Corte lo esclude perché la precedente pronuncia aveva deciso sui motivi di ricorso.
Richiamato per il procedimento camerale e la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o provato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione processuale e l'errore sia immediatamente percepibile dal confronto tra decisione e atti.
- Non integra errore di fatto revocatorio la critica che, sotto la veste dell'errore percettivo, investa in realtà l'interpretazione del ricorso, la qualificazione delle doglianze o la valutazione delle risultanze processuali: si tratta, in tali casi, di errore di giudizio.
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è esperibile solo se la Corte non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso; se invece la pronuncia ha esaminato tutti i motivi, anche in modo non condivisibile o non analitico, non ricorre il vizio revocatorio.
- L'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è circoscritta a ipotesi estreme, secondo i limiti fissati dalle Sezioni Unite; non è consentito trasformare tale controllo in un riesame del merito o della lettura degli atti.
- Il vizio revocatorio deve essere essenziale e decisivo: la parte che lo deduce deve mostrare un nesso causale tra l'asserita svista percettiva e la decisione, tale che, senza l'errore, l'esito sarebbe stato necessariamente diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36126/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36127/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36128/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36129/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36131/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36135/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →