Cassazione Civile, Ordinanza n. 21700/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)
La controversia
La controversia nasce dalla disponibilità di un'area situata all'interno dell'aeroporto, adibita a sportello postale. Il gestore aeroportuale aveva chiesto la condanna della società postale al rilascio dell'area, sostenendo che non fossero stati pagati i canoni di subconcessione né rimborsate le spese dei consumi. La società postale si è difesa affermando di essere proprietaria dell'area in forza di un accordo del 24 settembre 1980 con il Ministero dei trasporti, in esecuzione del quale avrebbe trasferito al Ministero un'area di sua proprietà di mq 2487 ricevendo in cambio altre aree da destinare ai servizi postali. In riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della proprietà dell'area di mq 2487 e la condanna delle controparti al rilascio e al pagamento di un'indennità di occupazione. Il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e ha rigettato la riconvenzionale; la corte d'appello ha confermato, qualificando gli atti del 24.9.1980 e 7.11.1980 come contratto di permuta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società postale ha denunciato violazione dell'art. 1552 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato una permuta in assenza di un effettivo trasferimento della proprietà e di una controprestazione, valorizzando invece una mera consegna provvisoria; ha inoltre dedotto che il CTU aveva concluso nel senso della proprietà in capo alla ricorrente e che tali conclusioni erano state disattese senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la censura non investiva una falsa applicazione della norma sulla permuta, ma mirava in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una diversa lettura degli atti, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpretazione e la qualificazione del contratto si articolano in una fase di accertamento della volontà comune, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e del rispetto dei canoni ermeneutici, e in una fase di sussunzione giuridica, censurabile in cassazione solo se il fatto accertato, assunto come fermo, sia stato erroneamente ricondotto al paradigma normativo. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato un reciproco trasferimento di aree tra le parti, elemento sufficiente a integrare la permuta. La diversa conclusione del CTU non era vincolante, poiché la qualificazione giuridica del contratto spetta al giudice. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La permuta è stata ritenuta integrata dal reciproco trasferimento di aree di proprietà delle parti, specificamente individuate negli atti esaminati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non ricorre quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e non la corretta ricognizione della fattispecie astratta.
L'attività di interpretazione del contratto, nella ricerca della volontà dei contraenti, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dai canoni ermeneutici e dal vizio motivazionale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella qualificazione del contratto il giudice di legittimità può controllare la corretta sussunzione della fattispecie concreta nello schema legale, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto e nella valutazione degli atti di causa.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibilmente impropria quando, sotto la veste di errore di diritto, si contesta in realtà l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La permuta si configura quando risulti un reciproco trasferimento di diritti su beni determinati; ai fini della qualificazione non è decisiva la diversa opinione del consulente tecnico, poiché la qualificazione giuridica del rapporto spetta esclusivamente al giudice.
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