Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21596/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato a un lavoratore per asserito superamento del periodo di comporto da parte della società datrice di lavoro. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha confermato l'illegittimità del licenziamento perché non risultavano comunicate al lavoratore le giornate di assenza, con conseguente impossibilità per costui di predisporre un'adeguata difesa. La Corte ha poi riconosciuto, in base all'opzione esercitata dal lavoratore, l'indennità sostitutiva della reintegrazione e il risarcimento del danno fino alla data di esercizio dell'opzione, ponendo gli oneri a carico dei soci della società estinta. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che si sarebbe formato giudicato interno sul requisito occupazionale necessario per la tutela reale e che la Corte di rinvio non avrebbe potuto riesaminarlo. Con il secondo motivo lamentano violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 18 L. n. 300/1970 e dell'art. 8 L. n. 604/1966, assumendo che la sentenza cassata avesse già escluso il requisito dimensionale e che tale accertamento fosse coperto da giudicato. Con il terzo motivo denunciano violazione degli artt. 2697, 2730 c.c., dell'art. 18 L. n. 300/1970 e degli artt. 115, 116, 257 e 359 c.p.c., sostenendo che dalle testimonianze sarebbe emerso un organico inferiore a quindici dipendenti e che la Corte avrebbe dovuto riesaminare un teste già ascoltato. La Cassazione reputa le censure in parte inammissibili e comunque infondate: i ricorrenti non trascrivono in modo adeguato la precedente sentenza di appello e i motivi di ricorso già proposti, sicché la doglianza sul giudicato interno è generica; inoltre, le questioni dichiarate assorbite dalla precedente cassazione restano impregiudicate e possono essere riesaminate dal giudice di rinvio. Quanto al terzo motivo, la Corte rileva l'inammissibile sovrapposizione di doglianze eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; aggiunge che, nel merito, il giudice di rinvio aveva valutato tutte le prove testimoniali e che gravava sul datore di lavoro l'onere di provare il mancato superamento della soglia dimensionale, prova non offerta adeguatamente anche sul piano documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Bari resa in sede di rinvio: resta ferma l'illegittimità del licenziamento per superamento del comporto, la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione e del risarcimento del danno fino alla data di esercizio dell'opzione, oltre alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere il preteso giudicato interno sul requisito occupazionale, ma la censura è stata ritenuta generica e infondata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o mancato rispetto del devolutum; la doglianza non è stata accolta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia sul giudicato probatorio sia sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo in ipotesi specifiche e non ricorrenti nel caso

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il mancato superamento della soglia dimensionale grava sul datore di lavoro che invoca l'esclusione della tutela reale

  • art. 18 della legge n. 300 del 1970

    richiamato quale base della tutela reale e dei rimedi conseguenti al licenziamento illegittimo

  • art. 8 comma 1 della legge n. 604 del 1966

    richiamato in relazione al requisito dimensionale dell'impresa ai fini della disciplina applicabile

  • art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.

    invocato per il primo motivo, ma le censure sono state giudicate generiche

  • art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

    invocato per le doglianze di violazione di legge sul requisito dimensionale e sulle prove

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte sottolinea l'inammissibilità della mescolanza di censure di violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, senza che la censura abbia superato il vaglio di ammissibilità

  • artt. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore legale a prove non legali; tale situazione non è stata dimostrata

  • art. 257 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di testimonianza e rinnovo dell'istruttoria, senza accoglimento

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza esito favorevole ai ricorrenti

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un giudicato interno o di un vincolo derivante da una precedente sentenza richiede l'esatta trascrizione o comunque la puntuale riproduzione degli atti e dei motivi rilevanti; una censura meramente assertiva o frammentaria è inammissibile per genericità.
  • Le questioni espressamente dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio restano impregiudicate e possono essere riesaminate dal giudice di rinvio, non essendo coperte da giudicato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio; occorre dedurre che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi non legali.
  • È inammissibile la commistione, nello stesso motivo, di doglianze riconducibili contemporaneamente a violazione di legge e a vizio di motivazione, se la formulazione non consente di separare chiaramente i profili e identificarne l'autonoma rilevanza.
  • In materia di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro che ne contesta l'applicazione provare il mancato superamento della soglia dimensionale prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.