Cassazione Civile, Ordinanza n. 00049/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità erariale promossa dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei conti per ottenere il risarcimento del danno arrecato a un'università pubblica da un docente universitario a tempo pieno, il quale avrebbe svolto tra il 2004 e il 2010 attività extraistituzionali non autorizzate o non autorizzabili, in violazione dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, senza riversare all'amministrazione i compensi percepiti. Parallelamente, l'amministrazione universitaria aveva richiesto al docente la restituzione delle somme percepite; il docente aveva attivato un ricorso straordinario al Capo dello Stato e il Consiglio di Stato, in sede consultiva, aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo e prescritta la pretesa restitutoria dell'ateneo. Nei giudizi contabili, la giurisdizione della Corte dei conti era stata affermata sin dal primo grado e poi ribadita in appello, che aveva anche escluso la prescrizione dell'azione erariale e disposto il rinvio al primo giudice per il merito. Nel giudizio di rinvio il docente ha riproposto eccezioni di difetto di giurisdizione, di giudicato esterno formatosi sul decreto decisorio del ricorso straordinario e di violazione del ne bis in idem; la sentenza d'appello impugnata le ha ritenute inammissibili o infondate, richiamando il giudicato interno già formato sulla giurisdizione. Con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., il docente ha dedotto un unico motivo, denunciando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito giudicato esterno derivante dal decreto presidenziale, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe escluso la giurisdizione contabile sulla pretesa restitutoria e che, comunque, sarebbe coperta da giudicato la prescrizione del diritto dell'università a recuperare le somme; ha inoltre invocato il ne bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che ogni questione relativa al riparto di giurisdizione fosse ormai preclusa dal giudicato interno formatosi sulla sentenza d'appello n. 129/2020, che aveva definitivamente deciso la questione di giurisdizione e la prescrizione, pur rinviando il processo al primo giudice per il merito. La Corte ha chiarito che tale sentenza d'appello era immediatamente ricorribile per cassazione, perché definitiva in quanto conclusiva del grado di appello, anche se non definiva il merito sostanziale; non essendo stata impugnata, ha consolidato il giudicato interno sulla giurisdizione della Corte dei conti. Di conseguenza, le ulteriori censure, comprese quelle sul giudicato esterno derivante dal ricorso straordinario al Capo dello Stato e sul ne bis in idem, sono rimaste assorbite. La Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001
norma posta a base della contestazione contabile per svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati e mancato riversamento dei compensi percepiti
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti per soli motivi inerenti alla giurisdizione
prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione delle decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione
esclude l'impugnazione immediata per cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate
richiamati per chiarire che la sentenza d'appello di rimessione al primo giudice è comunque definitiva perché conclude il grado di appello
art. 199, comma 2, d.lgs. 174/2016
norma in base alla quale il giudice d'appello ha disposto il rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio di merito
invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno formatosi sul decreto decisorio del ricorso straordinario
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio contabile, la sentenza d'appello che decide sulla giurisdizione e dispone la rimessione al primo giudice per il merito è una decisione definitiva del grado di appello e, se non impugnata tempestivamente per cassazione, forma giudicato interno sulla giurisdizione.
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; una volta formatosi il giudicato interno sul punto, ogni successiva doglianza sulla giurisdizione è preclusa.
- La mancata impugnazione di una sentenza d'appello che ha definito la questione di giurisdizione rende irrilevanti, nel successivo giudizio di rinvio, le eccezioni riproposte sulla medesima questione.
- Le questioni relative a un eventuale giudicato esterno o al ne bis in idem restano assorbite quando il ricorso è inammissibile per preclusione derivante da giudicato interno sulla giurisdizione.
- Ai fini dell'immediata ricorribilità per cassazione, ciò che rileva non è che la sentenza definisca il merito sostanziale, ma che esaurisca il potere decisorio del giudice del grado in cui è stata pronunciata.
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