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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27530/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere la nullità dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero e la conseguente trasmissione degli atti per l'emissione di un nuovo ordine con contestuale sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. La doglianza sosteneva che il giudice avesse erroneamente ritenuto ostativa la condanna per rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p., inclusa nell'art. 4-bis ord. pen., senza verificare quale quota di pena residua fosse imputabile, tra i reati in continuazione, al diverso reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; secondo la difesa, la parte di pena residua doveva essere riferita a quest'ultimo e, comunque, la mancata revoca della misura alternativa e la sola valutazione negativa del suo esito avrebbero dovuto aprire una nuova fase esecutiva soggetta integralmente alle garanzie dell'art. 656 c.p.p., compresa la sospensione dell'ordine di esecuzione. Con il secondo motivo si lamentava inoltre manifesta illogicità della motivazione per l'omessa considerazione di passaggi ritenuti decisivi sulla riferibilità della pena residua e sulla distinzione tra revoca della misura alternativa e valutazione negativa dell'esito della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha quindi esaminato nel merito le censure proposte contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. L'inammissibilità è stata affermata perché, nelle more, il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva già rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della pena e aveva determinato la pena residua da espiare in cinque mesi e sei giorni di reclusione, sicché la questione della sospensione dell'ordine di esecuzione risultava priva di utilità attuale.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 1), c.p.

    richiamato come titolo di condanna per rapina aggravata, reato incluso tra quelli ostativi ai benefici/sospensioni richiamati dall'art. 4-bis ord. pen.

  • art. 337 c.p.

    indicato come ulteriore reato della condanna in continuazione, rispetto al quale la difesa sosteneva dovesse imputarsi la pena residua

  • art. 4-bis ord. pen.

    richiamato quale elenco di reati ostativi che, nel caso ritenuto dal giudice dell'esecuzione, escludevano la sospensione dell'ordine di esecuzione

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    norma invocata dalla difesa per ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione connessa all'ingresso in esecuzione della pena

  • art. 656, comma 9, c.p.p.

    richiamato dal giudice dell'esecuzione come disposizione che esclude la sospensione nei casi di condanna per reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    dedotto come parametro del motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale/processuale

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotto come parametro del secondo motivo per vizio di motivazione

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato perché l'imputato aveva espiato la pena in affidamento in prova in ambito di esecuzione penale esterna

  • art. 656 c.p.p.

    insieme dei commi 5 e 9 richiamati quale disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento dell'esecuzione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando un successivo provvedimento dell'autorità di sorveglianza rende priva di utilità concreta la decisione richiesta.
  • Quando la pena residua e la relativa fase esecutiva sono già state definite da un provvedimento successivo del Tribunale di sorveglianza, le censure sulla validità dell'ordine di esecuzione possono divenire prive di attualità.
  • La sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. non è ottenibile quando la condanna riguarda reati inclusi nel catalogo ostativo richiamato dall'art. 4-bis ord. pen., nei limiti indicati dall'art. 656, comma 9, c.p.p.
  • La deduzione difensiva secondo cui la pena residua debba essere imputata a uno dei reati in continuazione e non a quello ostativo è una questione che, se non rileva più in concreto per sopravvenienze esecutive, non impone un esame di merito del ricorso.
  • La distinzione tra revoca di misura alternativa e valutazione negativa del suo esito può assumere rilievo in astratto, ma nel caso concreto non evita l'inammissibilità quando la pretesa processuale risulta comunque priva di interesse attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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