Cassazione Civile, Ordinanza n. 07073/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da accertati scarichi inquinanti provenienti da uno stabilimento industriale, riferiti al periodo settembre 1991-settembre 1992, che avrebbero determinato il degrado di un sistema di corsi d'acqua e dell'ecosistema circostante. In primo grado la società era stata condannata al risarcimento del danno ambientale e del danno all'immagine; in appello la Corte territoriale aveva confermato l'an della responsabilità, ma rimodulato i criteri di liquidazione applicando la disciplina del danno ambientale di cui all'art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, con individuazione di misure di riparazione primaria, complementare e compensativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato la legittimazione attiva dell'ente territoriale alla luce della normativa sopravvenuta; ha invocato un preteso giudicato riflesso derivante da altra sentenza tra diversi soggetti; ha dedotto violazione della disciplina sul danno ambientale e del giudicato interno, sostenendo che l'inquinamento fosse esaurito da tempo e che le opere di ripristino fossero già state eseguite; ha censurato l'accertamento e la quantificazione del danno all'immagine, anche sotto il profilo dell'art. 1227 c.c.; ha contestato il criterio equitativo di liquidazione di tale danno; infine ha lamentato la violazione delle regole processuali in punto di quota di responsabilità, sostenendo che il 65% fissato dal primo giudice non fosse stato impugnato dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, nei giudizi pendenti, si applica la disciplina dell'art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, che esclude il risarcimento per equivalente e impone la determinazione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, senza che ciò elimini automaticamente la legittimazione dell'ente territoriale già attore. Ha respinto il secondo motivo, escludendo che la sentenza resa in altro giudizio tra diverse parti potesse spiegare efficacia di giudicato riflesso nei confronti del Comune non parte del processo, e rilevando altresì che quella decisione aveva in realtà liquidato il danno per equivalente, in un contesto normativo diverso. Ha ritenuto il terzo motivo solo in parte infondato e per il resto inammissibile, osservando che non si era formato alcun giudicato interno sulla temporaneità degli effetti dannosi, perché l'appello aveva investito proprio l'an della responsabilità, l'estensione temporale delle condotte e la quantificazione del danno; inoltre la censura non colpiva la ratio decidendi, fondata sull'esistenza di effetti persistenti sull'ecosistema e su misure di riparazione ancora eseguibili. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché basato su una diversa ricostruzione dei fatti e perché il vizio ex art. 1227 c.c. non può essere dedotto contro l'accertamento fattuale del giudice di merito. Il quinto motivo è stato rigettato perché la liquidazione equitativa del danno all'immagine era stata motivata con indicazione del percorso logico, del pregiudizio al prestigio istituzionale e del criterio utilizzato; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione equitativa richiede motivazione sui fattori considerati. Il sesto motivo è stato respinto in quanto, non essendosi formato giudicato interno sulla percentuale di responsabilità, la Corte d'appello poteva rideterminare la quota al 70%. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nei giudizi pendenti si applica la disciplina del danno ambientale così come modificata; è escluso il risarcimento per equivalente e il giudice deve individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, potendo condannare al costo della loro omessa o incompleta esecuzione.
La normativa sopravvenuta è richiamata come fonte dell'assetto applicabile ai giudizi pendenti anche per fatti anteriori.
Il giudicato non può essere esteso con effetto riflesso a soggetti rimasti estranei al giudizio; la sentenza resa tra altre parti non vincola il Comune non parte di quel processo.
La deduzione del concorso del fatto del danneggiato o di terzi presuppone che sia fermo l'accertamento di fatto del giudice di merito; non è ammissibile usarla per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.
Richiamato come base generale della responsabilità aquiliana per il danno all'immagine e per il risarcimento conseguente all'illecita condotta inquinante.
La liquidazione equitativa è legittima solo se il giudice esplicita il percorso logico e i criteri utilizzati, in modo da consentire il controllo sul rispetto dell'integralità del risarcimento.
art. 111 Cost.
La motivazione non può scendere sotto il minimo costituzionale; una liquidazione equitativa priva di adeguata esposizione dei criteri può integrare vizio di motivazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza della perpetuatio jurisdictionis, ma la Corte ritiene decisiva la disciplina sostanziale del danno ambientale.
Invocati in tema di legittimazione e sostituzione processuale, ma la Corte li ritiene non dirimenti rispetto alla legittimazione dell'ente territoriale nel giudizio pendente.
Il criterio matematico di ragguaglio della pena detentiva usato dal primo giudice per il danno all'immagine è stato ritenuto non esaustivo e non idoneo come unico parametro.
artt. 112, 324, 329, 342 c.p.c.
Richiamati per contestare la quota di responsabilità, ma la Corte esclude che vi fosse giudicato interno sulla percentuale fissata in primo grado.
Massime di principio
- Nel danno ambientale pendente, la disciplina sopravvenuta impone di abbandonare la logica del risarcimento per equivalente e di convertire la domanda nell'accertamento e quantificazione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, con condanna al solo costo della loro omessa o imperfetta esecuzione.
- La sentenza resa in un diverso giudizio tra soggetti non coincidenti non produce giudicato riflesso contro il terzo rimasto estraneo al processo; può semmai avere valore indiziario o documentale, ma non vincolante.
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l'appello investe anche solo uno degli elementi della questione, la cognizione si riapre sull'intera statuizione e non resta cristallizzato il singolo accertamento di fatto.
- Le censure di violazione di legge non possono essere usate per sovvertire l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, né per sostituire una diversa lettura del compendio probatorio alla valutazione già operata.
- La liquidazione equitativa del danno, anche nella forma pura, è legittima solo se il giudice dà conto dei fattori considerati e del percorso logico seguito; il criterio può essere discrezionale, ma non arbitrario e deve consentire il controllo sul rispetto del principio di integrale ristoro.
- In presenza di plurime fonti di danno e di concorrenti condotte di terzi o della stessa amministrazione danneggiata, la ripartizione della responsabilità può essere rimodulata dal giudice di merito quando il relativo accertamento non sia coperto da giudicato interno.
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