Cassazione Civile, Ordinanza n. 19957/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I coniugi avevano ottenuto in sede di merito il riconoscimento, con giudicato, del diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, quale beneficio fiscale collegato al sisma in Sicilia del dicembre 1990. L’Amministrazione aveva però corrisposto solo il 50% dell’importo complessivamente dovuto. Essi si erano quindi rivolti al giudice dell’ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. La CTR, decidendo in ottemperanza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che il titolo fosse una sentenza di mero accertamento e non di condanna, e aveva comunque ritenuto infondata la pretesa per la parte già corrisposta in misura superiore rispetto al dovuto per l’anno 1990. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità e violazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992 per avere la CTR escluso l’ottemperabilità di una sentenza di accertamento e negato l’esecuzione integrale del giudicato; 2) erronea applicazione della stessa norma per avere richiesto, come nel processo esecutivo civile, una sentenza di condanna, requisito non necessario nel giudizio tributario di ottemperanza; 3) nullità per decisione su questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 70 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla CTR, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e assicuri l’attuazione integrale del giudicato. La Corte ha chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza non è necessaria una sentenza di condanna: è sufficiente il giudicato che riconosce il diritto del contribuente, e le eventuali limitazioni di spesa introdotte dalla normativa sopravvenuta incidono sulle modalità esecutive e non sul diritto sostanziale già accertato. È stato inoltre ribadito che la riduzione al 50% non può trasformarsi in una falcidia definitiva del credito giudizialmente riconosciuto. La doglianza sulla decisione "a sorpresa" è stata invece respinta, poiché le questioni rilevabili d’ufficio non richiedono necessariamente il previo contraddittorio, secondo la giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di ottemperanza tributario mira ad attuare il comando risultante dal giudicato; non richiede necessariamente una sentenza di condanna e consente al giudice di precisare gli obblighi derivanti dalla decisione passata in giudicato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge processuale.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura per violazione del contraddittorio, ma la Corte ha escluso la nullità perché la questione era rilevabile d’ufficio.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per sostenere la necessità del previo contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
La disciplina delle risorse stanziate per i rimborsi non incide sul titolo sostanziale del credito, ma regola le modalità e i limiti operativi dell’attuazione.
art. 16-octies d.l. 24 giugno 2017, n. 91
La norma sopravvenuta, insieme agli atti attuativi, disciplina il procedimento di pagamento dei rimborsi, senza estinguere o ridurre il diritto già accertato.
art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
Richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, con effetti sulle modalità di esecuzione e non sul quantum del credito riconosciuto.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Consente l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso quando vi sia un titolo esecutivo e insufficienza di disponibilità finanziaria.
Norma di conversione del d.l. n. 669 del 1996, richiamata per il meccanismo dello speciale ordine di pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve dare attuazione piena al giudicato che riconosce un diritto al rimborso, anche se il titolo giudiziale sia meramente dichiarativo e non contenga una condanna espressa.
- Le limitazioni di spesa introdotte da norme sopravvenute sui rimborsi fiscali incidono sulle modalità di erogazione e sulla contabilità pubblica, ma non estinguono né riducono il diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato.
- Se il credito del contribuente è stato riconosciuto definitivamente, il pagamento parziale da parte dell’Amministrazione non integra ottemperanza integrale: il giudice deve predisporre gli strumenti necessari per l’esecuzione completa, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- La censura di nullità per decisione su questione rilevata d’ufficio non è fondata quando si tratta di questione di rito o di puro diritto rilevabile officiosamente, non essendo sempre necessario il previo contraddittorio.
- In presenza di un giudicato che riconosce il rimborso per più annualità, il giudice dell’ottemperanza non può parcellizzare il titolo né modificarne il contenuto sostanziale; deve limitarsi a garantirne l’esatto adempimento.
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