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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30645/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010, sostenendo di avere già adempiuto agli obblighi previdenziali verso la Cassa Forense mediante il versamento del contributo integrativo e che, comunque, il reddito prodotto nell'anno considerato non superava euro 5.000. Aveva inoltre eccepito la prescrizione della pretesa contributiva. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo insussistente l'obbligo contributivo alla Gestione Separata per difetto di abitualità dell'attività professionale e, comunque, per mancato superamento della soglia reddituale di cui all'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003. In Cassazione l'INPS ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, sostenendo che, pacifico lo svolgimento abituale della professione, il professionista fosse tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento dei contributi anche se non iscritto alla Cassa Forense.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione contributiva, perché ha rilevato d'ufficio che la sentenza d'appello era stata notificata al difensore dell'INPS via PEC il 15/03/2019, con conseguente decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 325, comma 2, c.p.c., scaduto il 14/05/2019. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 17/09/2019, esso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. L'INPS è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della parte resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è stata validamente notificata alla controparte, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c.; la proposizione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile per tardività.
  • Nel giudizio di legittimità, la verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione è prioritaria rispetto all'esame dei motivi di merito: se il ricorso è tardivo, la Corte non valuta le censure sostanziali.
  • La notificazione della sentenza al difensore costituito è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti della parte rappresentata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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