Cassazione Civile, Ordinanza n. 30645/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010, sostenendo di avere già adempiuto agli obblighi previdenziali verso la Cassa Forense mediante il versamento del contributo integrativo e che, comunque, il reddito prodotto nell'anno considerato non superava euro 5.000. Aveva inoltre eccepito la prescrizione della pretesa contributiva. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo insussistente l'obbligo contributivo alla Gestione Separata per difetto di abitualità dell'attività professionale e, comunque, per mancato superamento della soglia reddituale di cui all'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003. In Cassazione l'INPS ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, sostenendo che, pacifico lo svolgimento abituale della professione, il professionista fosse tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento dei contributi anche se non iscritto alla Cassa Forense.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione contributiva, perché ha rilevato d'ufficio che la sentenza d'appello era stata notificata al difensore dell'INPS via PEC il 15/03/2019, con conseguente decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 325, comma 2, c.p.c., scaduto il 14/05/2019. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 17/09/2019, esso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. L'INPS è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della parte resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per il professionista non iscritto a una cassa di categoria.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011
Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina della Gestione Separata per sostenere la debenza dei contributi.
art. 21, comma 8, L. 247/2010
Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per il regime previdenziale dell'avvocato.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003
Nel giudizio di merito era stata ritenuta applicabile come limite reddituale per l'iscrizione alla Gestione Separata nelle attività autonome occasionali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Applicato dalla Corte per ritenere decorso il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è stata validamente notificata alla controparte, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c.; la proposizione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile per tardività.
- Nel giudizio di legittimità, la verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione è prioritaria rispetto all'esame dei motivi di merito: se il ricorso è tardivo, la Corte non valuta le censure sostanziali.
- La notificazione della sentenza al difensore costituito è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti della parte rappresentata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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