Sentenza del 22/03/2017 n. 7250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di somme pagate in relazione ad avvisi di mora notificati alla T. s.r.l. e a D.C., amministratore della società negli anni d'imposta 1977-1979 e obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. n. 602 del 1973. Gli accertamenti IRPEG e ILOR per il 1977, 1978 e 1979 e quelli sulle ritenute alla fonte per il 1977 e 1978 erano divenuti definitivi per mancata impugnazione; la C.T.C. aveva inoltre ritenuto ammissibile il ricorso personale di D.C., ma non quello della società, presentato quando egli non ne era più rappresentante legale. In sede di ottemperanza, la C.T.R. del Veneto aveva escluso il rimborso alla società e riconosciuto agli eredi di D.C. il diritto a Euro 12.742,40, oltre interessi legali. L’Agenzia ha contestato tale riconoscimento con due motivi: violazione dell’art. 2697 c.c., perché la ricevuta di versamento era intestata alla società e non dimostrava che avesse pagato D.C.; e contraddittoria motivazione, perché la C.T.R. avrebbe ritenuto provato il pagamento personale nonostante l’intestazione societaria della ricevuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove, riservata al giudice di merito; la C.T.R. aveva motivato la propria conclusione considerando che gli avvisi di mora erano stati notificati a D.C. quale coobbligato solidale, che le deleghe di pagamento indicavano la società e D.C. come amministratore unico e coobbligato, e che al 2 aprile 1984 la società non aveva ancora pagato. Ha quindi reputato logicamente immune da vizi la conclusione che il saldo fosse stato versato da D.C. Resta fermo il rimborso agli eredi di Euro 12.742,40 oltre interessi legali, mentre la società non ha diritto al rimborso. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: Euro 3.200, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
La censura fondata sull’onere della prova non consente di sostituire alla valutazione delle prove documentali compiuta dal giudice di merito una diversa lettura dei fatti, quando la decisione espone le ragioni del convincimento.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Nel caso concreto, le doglianze formulate come violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sono state respinte perché dirette, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
Art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La disposizione è richiamata quale base del ricorso per ottemperanza promosso per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione degli avvisi di mora.
Art. 98 del D.P.R. n. 602 del 1973
La norma è richiamata in relazione alla responsabilità solidale di D.C. per le somme richieste con gli avvisi di mora; tale circostanza ha contribuito alla valutazione che il pagamento fosse stato effettuato da lui.
Massime di principio
- La contestazione dell’onere della prova non basta se, in concreto, mira soltanto a ottenere una nuova interpretazione dei documenti: la valutazione delle prove spetta al giudice di merito, purché la decisione ne indichi le ragioni e non presenti vizi logici rilevanti.
- L’intestazione di una ricevuta a una società non esclude necessariamente che il pagamento sia stato effettuato da una persona fisica: possono essere considerate congiuntamente le deleghe, il destinatario dell’avviso di mora, la qualità di coobbligato e gli altri elementi del caso.
- Per ottenere il rimborso in proprio, il coobbligato deve dimostrare di avere effettivamente sostenuto il pagamento; la prova può tuttavia essere ricostruita dal giudice attraverso l’esame complessivo delle circostanze e dei documenti.
- In Cassazione, una censura di motivazione o di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una semplice rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
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