Cassazione Civile, Ordinanza n. 30999/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (responsabile)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza penale irrevocabile che aveva accertato a carico del resistente i reati di ingiuria, minacce e lesioni personali in danno della ricorrente, con condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile. Nel giudizio civile di liquidazione il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte della pretesa risarcitoria, liquidando euro 10.468,00 a titolo di danno biologico temporaneo e danno morale, valorizzando il giudicato penale sui fatti base ma non ritenendo provati ulteriori e più ampi pregiudizi allegati dalla danneggiata. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal applicato il criterio equitativo e avrebbe dovuto riconoscere un danno maggiore; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che la condanna alle spese fosse errata perché in primo grado ella non era risultata integralmente soccombente; 3) violazione del criterio di calcolo del valore della causa ai fini delle spese, lamentando che il compenso fosse stato liquidato sul valore dell’intera domanda originaria e non sul solo valore dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la Corte d’appello nel distinguere tra l’efficacia vincolante del giudicato penale sull’accertamento del fatto-reato e la diversa valutazione civile sulla prova e quantificazione delle conseguenze dannose; ha escluso l’obbligo di rinnovare l’istruttoria in sede civile e ha reputato non censurabile la motivazione sulla mancata ammissione di prove ulteriori e sulla mancata CTU, ritenuta esplorativa. Quanto alla liquidazione equitativa, ha considerato congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva ridimensionato la portata del pregiudizio allegato alla luce dell’istruttoria penale e aveva distinto il danno biologico temporaneo dal danno morale. Ha inoltre ritenuto corretto il regolamento delle spese di appello, poiché, essendo stata confermata la sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado non doveva rideterminare le spese del primo grado, ma solo quelle del grado di appello. Infine, ha affermato che, per il calcolo del valore della causa in appello ai fini delle tariffe forensi, va considerata la differenza tra quanto richiesto in appello e quanto già riconosciuto in primo grado, sicché non vi era esorbitanza rispetto ai parametri. Il ricorso è stato quindi respinto, senza liquidazione delle spese di legittimità per mancata attività difensiva dell’intimato, con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata solo per descrivere i reati accertati in sede penale
norma richiamata solo per descrivere i reati accertati in sede penale
norma richiamata solo per descrivere i reati accertati in sede penale
richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno
richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del danno aquiliano
richiamato per il danno non patrimoniale
richiamato nella censura sulla motivazione e sul criterio decisorio
richiamato nella censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove
richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o viziata
richiamato per distinguere tra fatto dannoso e conseguenze risarcibili
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato solo per escludere l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nel processo civile
art. 27 Cost., comma 2
richiamato solo nel confronto con la regola penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio
richiamato per la regolazione delle spese di lite in relazione alla soccombenza
richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del doppio contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del doppio contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio civile di risarcimento del danno da reato, il giudicato penale vincola il giudice civile sull’accertamento del nucleo materiale del fatto-reato, della condotta, dell’evento e del nesso causale materiale, ma non esaurisce l’accertamento delle conseguenze dannose risarcibili, che restano oggetto di autonoma valutazione civile.
- Il giudice civile può utilizzare le prove raccolte nel processo penale definito con sentenza irrevocabile, ma deve valutarle con piena cognizione e con autonomo vaglio critico; non è tenuto a rinnovare l’istruttoria dibattimentale penale, salvo ipotesi proprie del giudizio penale.
- La richiesta di ulteriori prove in sede civile può essere legittimamente rigettata quando sia diretta solo ad ampliare le fonti di danno in contrasto con quanto già accertato in sede penale o quando le prove richieste abbiano natura meramente esplorativa.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è censurabile in cassazione solo se il percorso logico-giuridico non consente di verificare che sia stato risarcito tutto e solo il pregiudizio effettivamente provato; il giudice di merito deve comunque esplicitare le circostanze concrete che hanno inciso sull’ammontare del danno.
- In caso di rigetto dell’appello che confermi integralmente la sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado liquida le spese del grado di appello e non è tenuto a rideterminare le spese del primo grado secondo l’esito complessivo della lite.
- Ai fini della liquidazione dei compensi nel giudizio di appello avente ad oggetto una domanda risarcitoria già in parte accolta in primo grado, il valore della causa va riferito alla parte ancora controversa in appello, cioè alla differenza tra quanto domandato con l’impugnazione e quanto già riconosciuto, non alla somma originariamente richiesta in primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30920/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →