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Sentenza

Sentenza del 22/03/2024 n. 7736 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2009-2011, chiesto il 12 marzo 2013 in ragione della mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro. L’Agenzia aveva riconosciuto solo un rimborso parziale, escludendo gli importi trattenuti e versati per contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori. UniCredit contestava il criterio di calcolo: sosteneva che, ai fini dell’IRAP deducibile dall’IRES, dovessero rilevare tutte le spese per il personale risultanti dal conto economico, e non il minor importo ricavato dal Modello 770. In Cassazione ha inoltre denunciato la motivazione apparente della CTR, che non avrebbe spiegato perché fare riferimento alla dichiarazione IRAP e al Modello 770 né avrebbe esaminato l’argomento centrale della società.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto i ricorsi quanto alla decorrenza degli interessi, ma respinto la maggiore richiesta di rimborso; la CTR della Lombardia aveva riunito gli appelli e li aveva rigettati. La Cassazione ha accolto il ricorso di UniCredit, rilevando che la motivazione della CTR era lacunosa e apodittica: non chiariva quali ragioni della decisione di primo grado condividesse, non spiegava perché i dati della dichiarazione IRAP e del Modello 770 fossero decisivi e affermava senza adeguato supporto che l’esclusione dei contributi fosse incontestata. La Corte non ha quindi deciso nel merito quale criterio di calcolo sia corretto: ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito

    È la disposizione invocata per individuare l’IRAP deducibile dalla base imponibile IRES in relazione al costo del lavoro. La Cassazione non ne definisce nel merito l’ambito applicativo, ma dispone un nuovo esame perché la CTR chiarisca il criterio di calcolo e valuti la tesi della società.

  • Art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997

    Norma invocata dalla contribuente a sostegno della deducibilità dell’IRAP riferibile alle spese per il personale. La decisione di legittimità non stabilisce se vadano considerate tutte le spese esposte nel conto economico o gli importi risultanti dalle dichiarazioni fiscali: la questione è rimessa al giudice del rinvio.

  • Art. 36, comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a esporre le ragioni della decisione. Nel caso concreto la Cassazione ha ravvisato una motivazione insufficiente, che non affrontava la questione centrale proposta dalla contribuente.

  • Art. 132, comma 2, c.p.c.

    La disposizione è richiamata in relazione al requisito della motivazione della sentenza. Una motivazione che non spiega la scelta dei dati utilizzati e non affronta l’argomento decisivo della parte può risultare meramente apparente.

  • Art. 111 della Costituzione

    È richiamato dalla contribuente a fondamento della censura sulla motivazione. La Cassazione ha accolto il ricorso per l’inadeguatezza della motivazione della CTR, senza però formulare una distinta interpretazione della norma costituzionale.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è la base processuale del primo motivo, con cui la società ha contestato l’interpretazione delle norme sulla deduzione dell’IRAP.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento; è la base processuale del motivo sulla motivazione apparente della decisione della CTR.

Massime di principio

  • Quando una decisione d’appello richiama la pronuncia di primo grado, deve rendere comprensibile quali ragioni di quella decisione condivide; un rinvio generico, non accompagnato dall’indicazione delle valutazioni recepite, può rendere la motivazione carente.
  • Il giudice deve rispondere agli argomenti centrali e potenzialmente decisivi delle parti. Non basta enunciare il criterio adottato: occorre spiegare perché esso sia applicabile al caso concreto.
  • Affermazioni come l’esistenza di un fatto «incontestato» devono essere circostanziate, soprattutto se decisive: il giudice deve chiarire su quali atti o documenti si fondano.
  • La cassazione per motivazione carente non equivale al riconoscimento del diritto sostanziale reclamato. Se la Corte non decide il merito, la questione resta aperta e deve essere riesaminata dal giudice di rinvio secondo le indicazioni della sentenza.

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