Sentenza del 22/03/2024 n. 7756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad A.A. un avviso di accertamento per gli anni 2008-2010, imputandole ai fini IRPEF maggiori redditi di partecipazione derivanti da utili extracontabili della S2I Italia Srl. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Roma e dell’appello da parte della CTR, A.A. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: mancata sospensione del giudizio in attesa della causa relativa alla società; carenze motivazionali e omesso esame di prove; violazione del contraddittorio preventivo; erronea configurazione dell’abuso del diritto; applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci; omessa o perplessa applicazione della Convenzione Italia-Romania contro le doppie imposizioni; e omessa pronuncia sul divieto di doppia imposizione. In memoria ha inoltre documentato che l’accertamento emesso contro la società era stato definitivamente annullato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto ammissibile la produzione della prova del giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata: il giudicato esterno sopravvenuto è rilevabile d’ufficio e la sua prova non è impedita dall’art. 372 c.p.c. Ha quindi rilevato che l’accertamento societario era stato annullato con decisione passata in giudicato, sia per violazioni del contraddittorio preventivo sia perché le contestazioni di merito erano state giudicate infondate. Poiché l’accertamento societario costituisce il presupposto della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, il suo annullamento nel merito ha travolto anche l’accertamento a carico della socia. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, annullato l’avviso notificato ad A.A. Non ha esaminato autonomamente gli altri motivi. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese di cassazione: Euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Questa Corte ha infatti già avuto occasione di chiarire che "nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall' art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo", Cass. sez. II, 22.1.2018, n. 1534.
La prova di un giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata può essere prodotta in Cassazione, perché il divieto dell’art. 372 c.p.c. non riguarda documenti che attestano un giudicato sopravvenuto.
Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
Nel caso di specie la CTR del Lazio, con sent. 6.7.2015, n. 3835, ha annullato l'avviso di accertamento pregiudicante emesso nei confronti della S2I Italia Srl, per non essere state rispettate le regole del contraddittorio preventivo, di cui all' art. 12 , comma 7, della legge n. 212 del 2000 , essendo stato effettuato un accesso supplementare presso la società, da cui è derivata pure la contestazione di ulteriori rilievi, cui non è seguita la notificazione di alcun Processo Verbale di Costatazione.
Nel caso concreto, la mancata osservanza delle garanzie del contraddittorio preventivo dopo un accesso supplementare e l’emersione di ulteriori rilievi ha comportato l’annullamento dell’accertamento societario.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell' art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ., cassando la decisione impugnata e, accolta l'impugnativa proposta dalla contribuente, annullando l'avviso di accertamento emesso nei confronti di A.A..
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito, oltre a cassare la decisione impugnata.
Massime di principio
- Se l’imputazione di utili extracontabili a un socio dipende dall’accertamento di maggiori redditi in capo alla società, l’accertamento societario ne costituisce il presupposto: il suo annullamento definitivo nel merito travolge anche quello a carico del socio.
- Occorre distinguere tra annullamento dell’accertamento societario per ragioni di merito e annullamento per soli vizi procedurali: secondo il principio richiamato dalla Corte, il primo può eliminare il presupposto sostanziale della presunzione di distribuzione degli utili; il secondo, se produce soltanto un giudicato formale, non mette necessariamente in discussione la pretesa tributaria sostanziale.
- Il giudicato esterno sopravvenuto può essere fatto valere e rilevato d’ufficio in Cassazione, anche se si è formato dopo la sentenza impugnata; la relativa documentazione non è esclusa dal divieto dell’art. 372 c.p.c.
- Quando il giudicato e gli atti disponibili risolvono la controversia e non servono ulteriori verifiche fattuali, la Cassazione può cassare la decisione e annullare direttamente l’atto impositivo.
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